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Provvedimento del 19 marzo 2003 [1068216]

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[doc. web n. 1068216]

Provvedimento del 19 marzo 2003

Nel novero delle richieste che, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, possono essere formulate nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento non rientra quella diretta a conoscere i dati personali di un terzo. In tal caso, il ricorso al Garante è inammissibile.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Viliam Peruzzi

nei confronti di

Davide Magnoni in qualità di gestore del sito "newsland.it";

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente (socio di Medianet s.r.l. in liquidazione) afferma di non aver ricevuto riscontro dal sig. Davide Magnoni (indicato quale gestore del sito "newsland.it") ad un´istanza con la quale aveva chiesto di conoscere i dati identificativi di un utente che, partecipando con lo pseudonimo "mamo" ad un forum di discussione aperto sul predetto sito Internet, avrebbe pubblicato un messaggio e-mail inviatogli dal ricorrente, diffondendo così dati personali relativi a quest´ultimo senza il suo consenso.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 il ricorrente ha sostenuto che il provider è obbligato "a identificare il soggetto che, servendosi della rete, commette violazioni di legge". Tale soggetto, "allo stato identificabile attraverso il nick name "mamo"", avrebbe a suo avviso commesso una grave violazione della legge n. 675 pubblicando sul sito "newsland.it" il testo integrale "di una comunicazione inviatagli dall´esponente ed espressamente classificata come confidenziale".

Più specificamente viene chiesto che il Garante disponga il sequestro del server e dei database utilizzati dal gestore del predetto sito "newsland.it" condannando lo stesso ai "provvedimenti ritenuti di giustizia".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la diffusione su Internet di dati personali relativi al ricorrente attraverso la pubblicazione su un forum di discussione di un messaggio e-mail inviato dal ricorrente.

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 può essere proposto solo in relazione ad una previa istanza avanzata al titolare del trattamento e con esclusivo riferimento agli specifici diritti tutelati dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996.

Nel caso di specie la richiesta formulata dall´interessato con lettera inviata al resistente in data 9 dicembre 2002 (lettera che il ricorrente, in risposta all´invito a regolarizzare il ricorso formulato dall´Autorità, ha esplicitamente indicato quale istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996) è volta a conoscere i dati personali di un terzo (ovvero del predetto utente) e, come tale, non riguarda un diritto esercitabile ai sensi del citato art. 13.

Il ricorso (che contiene ulteriori richieste non precisamente formulate ai sensi dell´art. 13 e non comprese, altresì, fra quelle proponibili ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali) è quindi inammissbile.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

il ricorso inammissibile.

Roma, 19 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068216
Data
19/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso