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Provvedimento del 21 marzo 2003 [1068259]

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[doc. web n. 1068259]

Provvedimento del 21 marzo 2003

È lecito il trattamento dell´indirizzo e-mail dell´interessato da parte del mittente di un messaggio con il quale questi si sia limitato a rispondere ad una richiesta di informazioni formulata dallo stesso interessato nell´ambito di un newsgroup di cui facciano entrambi parte.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giotto De Filippi

nei confronti di

Augusto Anselmo;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro da Augusto Anselmo ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente a suo avviso contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale" del trattamento, opponendosi al trattamento medesimo.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del resistente le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il 26 febbraio 2003, il resistente, con note anticipate via fax il 28 febbraio, il 4 e il 10 marzo 2003, ha sostenuto:

  • che il messaggio contestato sarebbe stato inviato al ricorrente in risposta ad una richiesta di informazioni relativa al sistema "multilevel marketing" formulata dal medesimo ricorrente all´interno di un newsgroup (aperto presso un portale di cui il resistente ha indicato l´indirizzo);
  • che "la mail inviata (...) riguardava argomentazione strettamente correlata (anzi identica) a quella oggetto del newsgroup" e pertanto deve essere ritenuto legittimo il trattamento effettuato essendosi il resistente limitato a rispondere "ad una e-mail di un partecipante alla discussione, inviando dati attinenti all´argomento trattato";
  • di non avere conservato copia della prima richiesta del ricorrente al newsgroup ma che, successivamente alla prima e-mail, il ricorrente avrebbe richiesto al mittente ulteriori informazioni per contattarlo e che sarebbero complessivamente intercorse tre e-mail;
  • che non vi è alcun "responsabile legale" del trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso è infondato.

Sulla base della documentazione in atti e alla luce delle dichiarazioni prodotte dal resistente (della cui veridicità lo stesso risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 -"Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"- e che il ricorrente non ha contestato) la ricostruzione dei fatti formulati dal ricorrente non risulta fondata. Il resistente ha risposto ad una richiesta di informazioni formulata dall´interessato nell´ambito di un gruppo di discussione aperto su Internet sul tema relativo al sistema "multilevel marketing", intrattenendo con il ricorrente ulteriori contatti dai quali non risultano violazioni di legge.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Roma, 21 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068259
Data
21/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso