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Provvedimento del 28 marzo 2003 [1068312]

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[doc. web n. 1068312]

Provvedimento del 28 marzo 2003

Qualora il titolare fornisca integrale riscontro alle richieste dell´interessato, il procedimento dev´essere definito con declaratoria di non doversi provvedere (fattispecie in cui una ditta informatica ha comunicato all´interessato di non conservare più l´indirizzo e-mail utilizzato per l´invio di una comunicazione commerciale).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

T.S.I. Tecnologie servizi informatici di Luciano Rossi;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (relativo a "cartucce e toner"), si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano e aveva sostanzialmente chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento".

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 marzo 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto dichiarando di avere fornito riscontro all´interessato il 22 febbraio 2003 con lettera prioritaria e di non detenere dati personali relativi all´interessato, con particolare riferimento alla sua e-mail. Parte resistente ha altresì dichiarato che l´invio della comunicazione indesiderata all´interessato sarebbe stato frutto di un errore di "indirizzo" e che la stessa sarebbe stata inviata una sola volta ad indirizzi dallo stesso raccolti negli anni attraverso contatti personali e di lavoro.

Con nota del 17 marzo 2003 il ricorrente ha dichiarato di essere insoddisfatto del riscontro ottenuto ed ha ribadito le istanze proposte.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all´art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime.

La resistente ha fornito sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato dichiarando di non detenere alcun dato personale che lo riguarda, ed in particolare di non detenere il suo indirizzo di posta elettronica, ed illustrando le circostanze che avrebbero portato all´erroneo invio della comunicazione indesiderata. Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Per quanto concerne le spese, alla luce del riscontro fornito e della particolarità della vicenda, sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) compensate le spese tra le parti.

Roma, 28 marzo 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1068312
Data
28/03/03

Tipologie

Decisione su ricorso