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Provvedimento del 07 maggio 2003 [1069113]

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[doc. web n. 1069113]

Provvedimento del 07 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Ad Acta s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale (in particolare, quattro newsletter relative ai servizi offerti dal sito Internet www.smsaffari.it), aveva sollecitato il blocco e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano chiedendo altresì (unitamente ad alcune istanze non rientranti tra quelle previste dal citato art. 13), di conoscere le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, se designato.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 15 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota inviata via fax il 30 aprile 2003, ha dichiarato di aver eliminato dai propri archivi i dati personali relativi all´interessato e di averne dato comunicazione a quest´ultimo mediante e-mail a seguito della sua richiesta inoltrata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996. Il ritardo con cui è stato fornito riscontro ad alcune prime istanze dell´interessato sarebbe dovuto al fatto che la società resistente ha acquistato il sito sopraricordato solo in data 23 settembre 2002.

Con memoria in data 30 aprile il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e all´art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali nei termini indicati dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono legittime.

Il ricorso va accolto limitatamente alle istanze volte a conoscere le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. In ordine a tali richieste la società resistente non ha infatti fornito alcun riscontro. Per questa parte, la medesima resistente dovrà quindi comunicare al ricorrente, entro un termine che appare congruo fissare al 15 luglio 2003, le finalità del trattamento effettuato e se, per lo stesso, sono stati designati uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996. In caso positivo dovrà anche comunicare gli estremi identificativi di tali responsabili, dando conferma dell´adempimento a questa Autorità entro la stessa data.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che riguarda la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e la richiesta di blocco e cancellazione dei dati personali del ricorrente, avendo la società resistente affermato (con attestazione della cui veridicità l´autore risponde anche penalmente ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver già cancellato tali dati dai propri archivi.

Con separati provvedimenti dell´Ufficio viene instaurato un autonomo procedimento rispetto alla mancanza di un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996, ed è avviata la procedura per la contestazione della violazione di cui al citato art. 10 del d.lg. n. 185/1999.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di Ad Acta s.r.l., previa compensazione della residua parte per giusti motivi legati al contenuto del parziale riscontro inviato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere le finalità del trattamento e gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati ed ordina alla resistente di darne comunicazione al ricorrente entro il 15 luglio 2003 e di confermare l´adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in relazione alle istanze relative gli estremi identificativi del titolare del trattamento, al blocco e alla cancellazione dei dati personali relativi al ricorrente;

c) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di Ad Acta s.r.l., la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1069113
Data
07/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso