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Provvedimento del 07 maggio 2003 [1069117]

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[doc. web n. 1069117]

Provvedimento del 07 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Mario Lo Verde

nei confronti di

Davide Marco D´Amico in qualità di titolare dell´impresa individuale Finda 1;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dopo aver ricevuto dal resistente materiale pubblicitario relativo ad una offerta di finanziamenti, ha inviato al resistente un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale ha chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e di conoscerne l´origine, opponendosi al loro ulteriore trattamento.

Non avendo ricevuto riscontro a tale istanza, l´interessato (che aveva formulato già nel 1999 analoga richiesta di cancellazione dei dati personali che lo riguardano) ha proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, ribadendo le proprie richieste.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 16 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota datata 29 aprile 2003, ha dichiarato di aver provveduto ad eliminare dai propri archivi i dati personali dell´interessato (nome, cognome e indirizzo), asseritamente rimasti "accidentalmente nell´archivio" dopo la prima richiesta di cancellazione dallo stesso formulata.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali.

Il ricorso va accolto limitatamente alla richiesta volta a conoscere l´origine dei dati personali del ricorrente, in ordine alla quale non sono stati forniti elementi di riscontro. Per questa parte, il resistente dovrà quindi comunicare al ricorrente l´origine di tali dati, precisando la fonte dalla quale gli stessi sono stati ricavati entro un termine che appare congruo fissare al 15 luglio 2003, dando conferma dell´adempimento a questa Autorità entro la stessa data.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che riguarda le altre richieste del ricorrente, avendo il resistente già sostenuto (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di aver provveduto ad eliminare i dati personali che riguardano il ricorrente sia dai propri archivi, sia dalle relative copie di sicurezza.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere l´origine dei dati personali del ricorrente ed ordina alla resistente di darne comunicazione allo stesso entro il 15 luglio 2003 e di confermare l´adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in relazione alle altre richieste.

Roma, 7 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1069117
Data
07/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso