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Accesso a documenti amministrativi - Richiesta di accesso di consiglieri comunali a dati relativi a dati relativi all'AIDS e sensibili - 8 febbrio...

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[doc web n. 1075036]

Accesso a documenti amministrativi - Richiesta di accesso di consiglieri comunali a dati relativi a dati relativi all’AIDS e sensibili - 8 febbrio 2001

Le garanzie di riservatezza previste dalla legge sull’AIDS si applicano anche in caso di richiesta di accesso a dati e documenti da parte di consiglieri comunali, la quale presuppone un esame accurato anche per altre delicate informazioni attinenti ad esempio a tossicodipendenza o a malati psichiatrici. Il diritto di accesso incontra inoltre un limite nel rispetto dei principi di pertinenza, essenzialità e compatibilità con la funzione perseguita fissati in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.

Roma, 8 febbraio 2001
prot. n. 1301/14081

Comune di Cormano
P.zza C. Scurati n. 1
20032 (Milano)

Rif. nota n. 023623 del 24 ottobre 2000
All.: n. 3

Oggetto: accesso da parte di consiglieri comunali agli atti e ai documenti in possesso di enti locali.

Il Garante ha fornito risposta a numerosi quesiti, formulati in particolare da amministrazioni comunali, in ordine ai rapporti tra le disposizioni della legge n. 675/1996 in tema di tutela dei dati personali e la normativa riguardante l´accesso da parte di consiglieri comunali agli atti e ai documenti in possesso di enti locali.

Si trasmette copia dei pareri espressi in proposito che recano alcune indicazioni utili anche per la risoluzione dei quesiti formulati nella nota sopra indicata.

Si deve osservare, in particolare, che la normativa in materia di protezione dei dati personali non ha abrogato le disposizioni contenute nella legge 5 giugno 1990, n. 135 in materia di AIDS e ne ha piuttosto confermato la vigenza (art. 43, comma 2, legge n. 675/1996 ). In proposito, vanno ricordate le elevate garanzie che la legge n. 135/1990 riconosce agli interessati limitando la conoscenza e la circolazione dei dati personali relativi all’AIDS o all’HIV, anche al fine di prevenire discriminazioni. Si ricorda, ad esempio, l’obbligo per "gli operatori sanitari che, nell´esercizio della loro professione, vengano a conoscenza di un caso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV" di adottare "tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza" e di comunicare i risultati degli accertamenti diagnostici, diretti o indiretti, "esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti" (art. 5, commi 1 e 4, legge n. 135/1990).

Parimenti, il rispetto di questi princìpi deve essere particolarmente accurato quando si trattano altre informazioni (si pensi anche ai soggetti tossicodipendenti o ai malati psichiatrici) per le quali l’ordinamento prevede un particolare regime di tutela dalla cui circolazione può derivare un grave pregiudizio per la vita privata e la dignità personale degli interessati.

Per completezza di informazione si rammenta inoltre che l’art. 8, comma 5, lett. b) del d.lg. n. 135/1999, sul trattamento di dati sensibili effettuato da soggetti pubblici, considera di rilevante interesse pubblico il trattamento di dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati, per consentire l’espletamento di un mandato elettivo. In base a tale disposizione, pertanto, ciascuna amministrazione deve però identificare e rendere pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni eseguibili nell’osservanza dei criteri di essenzialità, pertinenza e compatibilità con le finalità perseguite, già affermati dalla legge n. 675 e ora ribaditi per i dati sensibili dagli artt. 1-5 del d.lg. n. 135/1999 , i cui princìpi sono già applicabili in materia di modalità di trattamento e di informativa agli interessati (art. 2), di dati trattati (art. 3) e di operazioni eseguibili (art. 4).

Solo in relazione a tale circostanza, quindi, il consigliere può, eventualmente, nei limiti suindicati, accedere anche a taluno dei dati di carattere sensibile indicati nell’art. 22 della legge n. 675/1996 .

Resta comunque fermo l’obbligo di rispettare il principio di pertinenza e non eccedenza con riferimento sia alle modalità del trattamento sia alla natura dei dati, nonché il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (artt. 9, comma 1, lett. d), 23, comma 4, legge n. 675/1996; art. 4, comma 4, d.lg. n. 135/1999 ).

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli