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Provvedimento del 30 aprile 2003 [1075294]

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 [doc. web n. 1075294]

Provvedimento del 30 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Desi Bruno rappresentata e difesa dall´avv. Silvia Allegrezza presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, titolare di un contratto di abbonamento ai servizi di telefonia di Telecom Italia S.p.A., afferma di non aver ricevuto alcun riscontro a varie istanze formulate ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di tale società, con le quali aveva chiesto la rettifica di alcuni dati personali che la riguardano.

In particolare con tali istanze la ricorrente aveva chiesto la rettifica dei dati personali relativi a due linee telefoniche (relative ad una linea telefonica vocale e ad una linea fax), con particolare riferimento alla sostituzione del numero adibito a linea fax con il numero adibito a linea vocale, di dare comunicazione dell´avvenuta rettifica al servizio informazioni abbonati "servizio 12" nonché a Seat Pagine Gialle S.p.A. per l´aggiornamento dell´elenco telefonico della provincia di residenza dell´interessata e del sito Internet www.paginebianche.it.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito tal istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 7 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 18 aprile 2003, ha sostenuto:

  • di aver "provveduto a rettificare i propri sistemi informativi (…) per consentire a Seat Pagine Gialle l´aggiornamento dell´elenco degli abbonati al servizio telefonico (…) e del sito www.paginebianche.it";
  • che "le suddette rettifiche (…) sono già presenti nei (…) servizi di informazione 12 e 412 (…)".

La ricorrente, con fax del 23 aprile 2003, si è dichiarata soddisfatta del riscontro fornito dal titolare del trattamento ed ha ribadito la richiesta di porre a carico dello stesso le spese del procedimento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di rettifica di dati personali formulata nei confronti di Telecom Italia S.p.A.

Nel corso del procedimento la resistente ha fornito riscontro alle richieste dell´interessata volte ad ottenere la rettifica dei propri dati personali relativamente alla sostituzione della linea telefonica fax con la linea vocale, dando comunicazione dell´avvenuta rettifica al servizio informazioni abbonati "servizio 12" e alla società Seat Pagine Gialle per l´aggiornamento dei suddetti numeri di utenza telefonica e fax pubblicati sull´elenco telefonico e sul sito Internet www.paginebianche.it.

Il ricorso è però inammissibile ai sensi dell´art. 29, comma 1, della legge n. 675/1996.

L´art. 29, comma 1, ultima parte, della citata legge prevede che "il ricorso al Garante non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata già adita l´autorità giudiziaria".

Dalla documentazione in atti è emerso che anteriormente alla proposizione del ricorso in esame, la ricorrente ha instaurato un procedimento dinanzi al Tribunale di Bologna sempre nei confronti di Telecom Italia S.p.A.

Dal confronto del ricorso al Garante con l´atto di citazione datato 5 ottobre 2000 emerge che la ricorrente ha già esercitato dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria un´azione di accertamento relativa alle medesime, contestate inadempienze della società resistente in ordine alla stessa vicenda prospettata con l´odierno ricorso, cui è connessa un´istanza risarcitoria.

L´esame degli atti evidenzia dunque un caso di litispendenza, avente il medesimo oggetto e intercorrente tra le stesse parti. Ciò preclude al Garante, ai sensi dell´art. 29, comma 1, della legge n. 675/1996 e dell´art. 19 del d.P.R. n. 501/1998, l´esame delle questioni in rito e nel merito ad esso sottoposte con il ricorso, il cui esame potrà proseguire dinanzi al giudice ordinario senza pregiudizio per le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara l´inammissibilità del ricorso, ai sensi dell´art. 29, comma 1, della legge n. 675/1996 e dell´art. 19 del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 30 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1075294
Data
30/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso