g-docweb-display Portlet

Anagrafi delle popolazioni - Utilizzazione di dati anagrafici da parte del sindaco per svolgere attività di informazione e di comunicazione istitu...

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc web n. 1075639]

Anagrafi delle popolazioni - Utilizzazione di dati anagrafici da parte del sindaco per svolgere attività di informazione e di comunicazione istituzionale

In due casi l´Autorità ha esaminato segnalazioni riguardanti l´utilizzazione di dati estratti dall´anagrafe della popolazione per inviare lettere ai cittadini da parte del Sindaco. Il Garante non ha riscontrato un palese contrasto con le norme che regolano la materia, ma ha auspicato un chiarimento legislativo che definisca meglio anche i confini della comunicazione per pubblica utilità e i soggetti competenti a valutare il suo carattere istituzionale.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Guseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la segnalazione del 12 febbraio 2001 dell´on. Roberta Angelilli e dei sigg.ri Paola Guerci e Cristiano Bonelli;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. Con segnalazione del 12 febbraio 2001, l´on. Roberta Angelilli e i sigg.ri Paola Guerci e Cristiano Bonelli hanno chiesto al Garante di verificare se l´inoltro di una lettera inviata dal Sindaco di Roma ai cittadini romani il 9 gennaio 2001 sia avvenuto nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali. La lettera rendeva note le dimissioni del Sindaco e richiamava l´attenzione su alcuni eventi occorsi durante il relativo mandato. Gli esponenti, avendola ricevuta presso la propria residenza anagrafica, hanno chiesto all´Autorità di appurare se siano state rispettate le disposizioni contenute nell´art. 27 della legge n. 675/1996 e in altre norme in materia di raccolta e sicurezza dei dati personali.

2. Il 17 febbraio 2001 sono stati avviati accertamenti presso il Comune di Roma, con particolare riguardo:

  • alle disposizioni statutarie e regolamentari in tema di comunicazione istituzionale e di utilizzazione di dati e documenti detenuti dal Comune;
  • ai registri, elenchi o atti da cui sono stati estratti i dati personali relativi ai destinatari delle lettere;
  • alle misure di sicurezza adottate anche per ciò che riguarda l´eventuale collaborazione di terzi all´inoltro delle lettere.

Il 26 febbraio 2001 il Commissario straordinario presso il Comune di Roma ha fornito i primi elementi di valutazione prodotti dagli uffici comunali, nei quali è tra l´altro attestato che durante il mandato del precedente Sindaco e dei membri della Giunta il Comune ha provveduto a più di novanta diverse spedizioni postali di cui è stato poi fornito l´elenco con successiva nota del 13 marzo 2001.

Il 28 febbraio 2001 l´on. Roberta Angelilli ha depositato alcune ulteriori sottoscrizioni della segnalazione già inviata, mentre il 4 aprile 2001 il legale degli esponenti ha sottoposto per verifiche un esemplare della lettera del Sindaco inviata ad un cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno scaduto, risultato però –alle notizie fornite dal Comune il 9 aprile 2001- compreso nell´anagrafe della popolazione di Roma a norma dell´art. 11 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Con le citate note del 13 marzo e del 9 aprile 2001 sono stati forniti poi ulteriori elementi di valutazione.

OSSERVA

É stato chiesto al Garante se la citata lettera del Sindaco Rutelli sia conforme a quanto disposto dall´art. 27.1 della legge n. 675/1996. Ravvisando la propria competenza in materia, il Garante ha esaminato la complessiva documentazione trasmessa dal Comune di Roma.

Il Collegio osserva che dall´esame di tale documentazione possono ravvisarsi anche taluni punti incerti, se rigorosamente confrontati con il paradigma normativo, ma che non sono tali da configurare un palese contrasto con le norme regolatrici della materia.

Nell´ambito del sistema vigente si è da anni sviluppata un´ampia attività di comunicazione verso i cittadini da parte delle istituzioni comunali (lettere, riviste, giornali inviati nominativamente). Nei tempi più recenti sono cresciute in numerosissimi comuni le forme di comunicazione diretta da parte dei sindaci: questo è sicuramente un effetto delle leggi che hanno modificato l´ordinamento degli enti locali e il relativo sistema elettorale, anche al fine di istituire un rapporto più diretto tra amministratori e amministrati. La voluta personalizzazione delle funzioni dei sindaci ha avuto come conseguenza anche una forte personalizzazione delle loro comunicazioni.

Risulta così più difficile tracciare con nettezza il confine tra comunicazione "istituzionale" e comunicazione "non istituzionale", la cui labilità può occasionare abusi, generando anche incertezza nell´opinione pubblica e suscitando reazioni da parte dei cittadini. Si evidenzia in tal modo un problema di chiarimento legislativo, che dovrebbe riguardare una più precisa definizione dell´ambito delle comunicazioni previste dalla legge n. 150/2000 e dei soggetti competenti per una valutazione del loro carattere istituzionale.

Il Garante ritiene inoltre necessario esaminare il profilo del rapporto tra i comuni e Postel S.p.a. nell´ambito di un distinto procedimento, con particolare riferimento alla qualità di titolare del trattamento, alle pronunce già adottate in proposito dal Garante e alle eventuali modifiche normative intervenute a tale riguardo.

Il Comune ha fatto infine presente di aver osservato le misure di sicurezza in occasione dell´inoltro delle lettere.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ritiene che, per quanto riguarda le specifiche competenze di questa autorità, non sia possibile escludere la riconducibilità della lettera in questione all´attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Roma, 19 aprile 2001

IL PREDIDENTE
Rodotà

IL RELATOR E
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli