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Provvedimento del 24 aprile 2003 [1079039]

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[doc. web n.1079039]

Provvedimento del 24 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Alberto Sozzi;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di due messaggi di posta elettronica dell´8 e del 12 ottobre 2002 aventi contenuto promozionale (alimentazione, controllo del peso e cosmesi), si era opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante il 26 marzo 2003 ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito tali istanze chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento e precisando di aver ricevuto nel frattempo analoghe e-mail indesiderate il 23 febbraio 2003.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 aprile 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, ed inoltrato alla persona individuata dal ricorrente quale titolare del trattamento, sia con posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta in data 8 aprile 2003) il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

Il ricorso va accolto.

Il resistente, che non ha fornito riscontro all´interessato neppure dopo la presentazione del ricorso, dovrà comunicare all´interessato l´origine dei dati allo stesso relativi, entro un termine che appare congruo fissare al 10 settembre 2003, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data.

Con riferimento all´opposizione al trattamento dei dati deve ritenersi parimenti fondata la domanda del ricorrente di vedere interrotta ogni loro ulteriore utilizzazione indebita. Il resistente dovrà pertanto astenersi dall´utilizzare illecitamente tale indirizzo di posta elettronica, provvedendo in particolare alla sua cancellazione e adottando ogni idoneo accorgimento per impedire altre forme di trattamento illecito dei medesimi dati.

Per quanto riguarda infine la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento il resistente dovrà comunicare all´interessato, sempre entro il 10 settembre 2003, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

Con separati provvedimenti si procede al blocco del trattamento illecito che risulta effettuato con carattere di sistematicità anche oltre il caso di specie, nonché alla verifica dei presupposti per la contestazione della sanzione amministrativa per inidonea informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al resistente di comunicare al ricorrente, entro il 10 settembre 2003, l´origine dei dati che lo riguardano e gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati, ordina altresì di cancellare i dati in questione e di astenersi per il futuro dall´utilizzazione illecita dei dati medesimi, dando comunicazione a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Alberto Sozzi il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli