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Provvedimento del 16 luglio 2003 [1080551]

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[doc. web n. 1080551]

Provvedimento del 16 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Hachette Rusconi S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale aveva precedentemente proposto un ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 contro la resistente, ha proposto con nota datata 24 giugno 2003 una nuova istanza ai sensi dell´art. 13 della citata legge nei confronti di Hachette Rusconi S.p.A., dopo aver ricevuto un´ulteriore e-mail promozionale al proprio indirizzo di posta elettronica. In particolare il ricorrente, lamentando la mancata cancellazione dagli archivi della società dei dati personali che lo riguardano (nonostante le attestazioni rilasciate in tal senso dalla resistente nel corso del precedente procedimento dinanzi a questa Autorità), ha chiesto di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, la logica e le finalità di quest´ultimo, opponendosi all´ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso è inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall’art. 29 della medesima legge e dagli artt. 19 e 20 del d.P.R. n. 501/1998.

L´interessato che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui all´art. 29 della legge n. 675/1996 deve formulare previamente le richieste relative ai diritti riconosciuti dall´art. 13 della medesima legge nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno cinque giorni dalla data della loro presentazione. La proposizione immediata del ricorso al Garante è possibile solo nell´ipotesi in cui il decorso del tempo necessario per interpellare il titolare o il responsabile "esporrebbe taluno a pregiudizio imminente e irreparabile".

Nel caso di specie, come si rileva dalla documentazione in atti, l´istanza ex art. 13 è stata invece inviata solo tre giorni prima della proposizione del ricorso e l´interessato non ha fornito alcuna prova del pregiudizio imminente e irreparabile che avrebbe legittimato la proposizione immediata del ricorso. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la semplice ricezione di un messaggio di posta elettronica di natura commerciale non integra di per sé la fattispecie prevista dall´art. 29, comma 2, della legge n. 675/1996, la quale presuppone un pregiudizio di natura "irreparabile" che deriverebbe all´interessato dall´attendere che sia trascorso almeno il termine di cinque giorni previsto dalla stessa norma affinché il titolare del trattamento possa effettuare adeguate ricerche sul caso e fornire idoneo riscontro al riguardo.

Con separato provvedimento l´Autorità verificherà autonomamente l´eventuale inadempimento di Hachette Rusconi S.p.A. alla decisione del Garante del 23 aprile 2003 e l´eventuale sussistenza del reato di falsa dichiarazione al Garante in relazione a quanto a suo tempo attestato nel procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 16 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1080551
Data
16/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso