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Provvedimento del 24 luglio 2003 [1081354]

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[doc. web. n. 1081354]

Provvedimento del 24 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti del

Tribunale di Napoli;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non avere ricevuto riscontro ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di conoscere i dati personali che la riguardano detenuti presso l´Archivio generale del Tribunale di Napoli in relazione al procedimento di tutela minorile cui l´interessata era stata sottoposta negli anni 1949-50 e di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi.

Con il ricorso ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675 l´interessata ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il d.P.R. 31/3/1998 n. 501 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1/2/1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell´Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l´esame dei ricorsi al Garante previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile.

Dalla documentazione in atti risulta che l´interessata ha proposto una previa istanza in relazione ai diritti tutelati dall´art. 13 della legge n. 675 nei confronti del predetto Tribunale.

In proposito va rilevato che ai sensi dell´art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 675/1996, la disciplina in essa contenuta non si applica integralmente, allo stato, "al trattamento di dati personali effettuato (…) per ragioni di giustizia, nell´ambito di uffici giudiziari (…) e del Ministero di grazia e giustizia".

A questa categoria di trattamenti, di cui fa parte il trattamento in questione, si applicano al momento solo alcune disposizioni della legge n. 675/1996, disposizioni specificamente elencate nel comma 2 del medesimo art. 4 e fra le quali non sono compresi né l´art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati, di opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, etc.), né l´art. 29 (in materia di ricorsi al Garante). Nei confronti dei medesimi trattamenti è allo stato possibile sollecitare, attraverso una richiesta o l´invio di una segnalazione o reclamo al Garante, la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in relazione al citato art. 4, comma 2).

Dalla documentazione allegata non emergono peraltro profili di illegittimità tali da rendere necessaria l´instaurazione di un autonomo procedimento di segnalazione ai sensi dell´art. 31, comma 1, della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 24 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081354
Data
24/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso