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Provvedimento del 24 luglio 2003 [1081432]

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[doc. web n. 1081432]

Provvedimento del 24 luglio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Carmine Ferrante, rappresentato e difeso dall´avv. Eligio Turi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

IDAD Italiana Gmbh s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non avere ricevuto idoneo riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto a IDAD Italiana Gmbh s.r.l. di comunicargli l´esistenza di dati personali che lo riguardano, della loro origine, della finalità del trattamento, nonché il nominativo del responsabile del trattamento eventualmente designato.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito le proprie richieste limitatamente alla comunicazione dei dati personali che lo riguardano, della loro origine e del loro scopo, chiedendo di porre a carico della società convenuta le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, in data 3 luglio 2003, la resistente ha risposto con fax inviato il 16 luglio 2003 comunicando i dati personali del ricorrente detenuti dalla società, la loro origine e le finalità del trattamento effettuato.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso ai dati personali relativi all´interessato detenuti da una società di recupero crediti.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. La resistente ha infatti fornito un riscontro idoneo alle richieste del ricorrente come delimitate con il ricorso, comunicando in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano, la loro origine e la finalità del trattamento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 50 euro a carico di IDAD Italiana Gmbh s.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso, dalla società resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di IDAD Italiana Gmbh s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 24 luglio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1081432
Data
24/07/03

Tipologie

Decisione su ricorso