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Reti telematiche e Internet -E-mail: necessario il consenso per l'utilizzo a fini commerciali - 25 settembre 2003 [1082023]

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[doc. web. n. 1082023]

Reti telematiche e Internet - E-mail: necessario il consenso per l´utilizzo a fini commerciali - 25 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Bruno Ciaruffoli;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (proposta di acquisto di un software per raccolte massive di e-mail), unitamente ad altre richieste non previste dall´art. 13 della legge n. 675/1996, si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere la loro origine, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 23 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

Il ricorrente ha poi fatto pervenire in data 27/7/03 una memoria integrativa nella quale:

  • ha segnalato di aver ricevuto nella propria casella di posta elettronica altri due messaggi pubblicitari non sollecitati;
  • ha sostenuto che tale illecita attività svolta dal resistente si sarebbe "protratta nel tempo ed estesa ad un gran numero di destinatari rendendola nota al punto di essere citata su riviste on line del settore informatico e da causare l´inclusione del sig. Ciaruffoli nelle liste abuse".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste formulate dall´interessato ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996 sono pertanto legittime.

Il ricorso deve essere accolto.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web va rapportata alle finalità per le quali gli stessi vi sono stati pubblicati.

I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e finalità delimitati non sono liberamente utilizzabili per l´invio di e-mail aventi contenuto commerciale e pubblicitario come è avvenuto nel caso di specie (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39, anche in relazione al diverso regime giuridico relativo agli elenchi telefonici; v. anche Provv. generale sulle e-mail indesiderate del 29 maggio 2003 pubblicato sul sito internet www.garanteprivacy.it).

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata sia con posta prioritaria, sia a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta in data 23 luglio 2003 all´indirizzo indicato dal ricorrente), il soggetto individuato dal ricorrente quale titolare del trattamento non ha fornito all´interessato ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell´interessato un consenso preventivo e informato per l´invio delle e-mail promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta con effetto immediato l´utilizzazione illecita del proprio indirizzo di posta elettronica, il quale dovrà essere altresì cancellato dal resistente, ove non altrimenti detenuto in modo lecito, entro un termine che appare congruo fissare al 31 ottobre 2003. Entro la medesima data il titolare dovrà inoltre riscontrare le altre richieste dell´interessato, comunicando allo stesso l´origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, se formalmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, ed è posto interamente a carico del resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento di astenersi con effetto immediato, a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento, dall´ulteriore trattamento dei dati in difformità dalle disposizioni citate in motivazione e, per l´effetto, ordina altresì di cancellare, parimenti con effetto immediato, i dati personali del ricorrente detenuti illecitamente;

b) ordina altresì al resistente di riscontrare le richieste del ricorrente relative all´origine dei dati e agli estremi identificativi del responsabile del trattamento entro il 31 ottobre 2003, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità e all´interessato dell´avvenuto adempimento;

c) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Bruno Ciaruffoli, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli