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Titolare, responsabile, incaricato - Comunicazione all'interessato delle generalità del responsabile - 22 settembre 2003 [1082043]

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[doc. web. n. 1082043]

Titolare, responsabile, incaricato - Comunicazione all´interessato delle generalità del responsabile - 22 settembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Luca Ismaele Lodrini

nei confronti di

Italmarket.com s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente sostiene di aver ricevuto un riscontro inidoneo ad una istanza formulata il 20 giugno 2003, con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (relativo alla pubblicità di strutture alberghiere), si è opposto al trattamento illecito dei dati che lo riguardano e con riferimento all´art. 13 della legge n. 675/1996 ha chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

A tale istanza il titolare del trattamento ha risposto nella medesima data con un´e-mail nella quale ha dichiarato di non disporre di "nessun (…) dato personale" riferito all´interessato e sostenendo che l´indirizzo di posta elettronica relativo a quest´ultimo è "stato reperito in Internet (…) per errore visto che" il destinatario non ha in gestione "una struttura alberghiera".

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, sostenendo di aver ricevuto un riscontro inidoneo alla propria istanza, ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto al Garante di adottare le misure necessarie per impedire alla resistente "l´ulteriore violazione della legge n. 675/1996 e l´uso dei dati personali a fini commerciali e promozionali" e di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con una nota inviata via fax il 16 luglio 2003, ribadendo che:

  • l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente sarebbe " stato digitato per errore";
  • "probabilmente una struttura alberghiera (…) ha chiesto delucidazioni in merito" ai propri "servizi e l´operatrice telefonica ha trascritto male l´indirizzo di posta elettronica";
  • "il messaggio pubblicitario a cui si fa riferimento (…) era indirizzato alle strutture alberghiere e non ai potenziali utenti delle suddette strutture"; 
  • di non essere "in possesso di alcuna banca dati dove sia presente l´indirizzo di posta elettronica" del ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996, all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 e all´art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996. Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono pertanto legittime.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopraindicate.

La resistente ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessato con riferimento all´origine dei dati personali che lo riguardano ed all´opposizione al loro trattamento. In relazione a tali richieste va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il ricorso va invece accolto con riferimento alla richiesta dell´interessato di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dei dati eventualmente designato dal titolare del trattamento. La resistente (che sul punto non ha fornito riscontro) dovrà pertanto comunicare all´interessato, entro il 31 ottobre 2003, l´eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione il titolare dovrà fornirne anche i relativi estremi identificativi.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 50 a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati prima e dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie parzialmente il ricorso con riferimento alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento e ordina alla resistente di comunicare all´interessato gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento eventualmente designato/i ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996 entro il 31 ottobre 2003, dando comunicazione dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in relazione alle restanti richieste;

c) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 50 euro a carico di Italmarket.com s.r.l, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli