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Dati sensibili - Visite specialistiche per l'accertamento di malattia professionale - 29 ottobre 2003 [1082729]

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[doc. web. n. 1082729]

Dati sensibili - Visite specialistiche per l´accertamento di malattia professionale - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Cosimo Stefanelli

nei confronti di

INAIL-Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro da INAIL-Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano e di conoscerne l´origine con particolare riferimento agli "esiti" di due visite medico-legali specialistiche alle quali è stato sottoposto nel 2003 per l´accertamento di una malattia professionale denunciata all´ente medesimo.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta relativa alle due perizie medico-legali in questione.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il 10 settembre 2003, la resistente ha risposto con nota datata 12 settembre 2003 attestando di avere inviato copia delle certificazioni relative alle due visite medico-legali effettuate dal ricorrente.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da un ente previdenziale e contenuti in due perizie medico-legali.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro inviando copia di idonea documentazione contenente i dati oggetto di richiesta.

Risultando peraltro, dalla documentazione in atti, che tale comunicazione è avvenuta direttamente all´interessato e non anche ai sensi dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996 (in virtù del quale la comunicazione dei dati attinenti allo stato di salute può avvenire "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare"), l´Autorità si riserva di verificare, con separato atto, i presupposti per l´eventuale contestazione della sanzione amministrativa prevista dall´art. 39, comma 2, ultimo periodo della medesima legge.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli