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Dati sensibili - Perizie medico-legali: accesso tramite un medico designato - 29 ottobre 2003 [1082763]

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[doc. web. n. 1082763]

Dati sensibili - Perizie medico-legali: accesso tramite un medico designato - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY e ZY, rappresentate e difese dall´avv. Lodovico Bacciocchi presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Società Reale Mutua di Assicurazioni;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Le ricorrenti, rimaste coinvolte in un sinistro automobilistico, affermano di non aver ricevuto riscontro da Società Reale Mutua di Assicurazioni ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale avevano chiesto di accedere ai dati personali che le riguardano contenuti nelle perizie medico-legali redatte dal medico fiduciario della società.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell"art. 29 della legge n. 675/1996 le interessate hanno ribadito la propria richiesta.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità ai sensi dell"art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 il 16 settembre 2003, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 14 ottobre 2003 attestando di procedere contestualmente all´invio di copia delle perizie in questione direttamente al domicilio delle ricorrenti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una società di assicurazione e contenuti in due perizie medico-legali.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito i dati richiesti.

Risultando tuttavia che tale comunicazione è avvenuta direttamente al domicilio delle ricorrenti e non nei modi di cui all´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996 (ai sensi del quale la comunicazione dei dati attinenti allo stato di salute può avvenire "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare"), l´Autorità si riserva di verificare, con separato atto, i presupposti per l´eventuale contestazione della sanzione amministrativa prevista dall´art. 39, comma 2, ultimo periodo, della predetta legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli