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Provvedimento del 12 novembre 2003 [1083170]

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[doc. web. n. 1083170]

Provvedimento del 12 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Lorenzo De Filippo

nei confronti di

Mediastrategy s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una istanza con la quale, contestualmente ad una richiesta di disattivazione di alcuni account di posta elettronica attivati attraverso un sito Internet (www.tradimento.it) gestito dalla resistente, aveva chiesto ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato ha ribadito la propria richiesta.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 22 settembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto dichiarando di avere già fornito riscontro all´interessato il 3 settembre 2003 con raccomandata a/r nella quale aveva dichiarato di avere provveduto alla cancellazione richiesta.

Con nota del 6 ottobre 2003 il ricorrente, contestando il ritardo nell´ottenere riscontro alla propria istanza ex art. 13, ha chiesto al Garante di adottare "i provvedimenti del caso per ogni violazione che dovesse riscontrare".

Con nota datata 8 ottobre 2003, la resistente ha ribadito di aver fornito riscontro a tale istanza in tempi comunque brevi, tenuto conto anche del periodo festivo nel quale essa è pervenuta.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di cancellazione dei dati personali trattati dalla resistente a seguito dell´attivazione di alcuni indirizzi di posta elettronica.

La resistente che aveva già fornito riscontro alle richieste dell´interessato prima dell´invito ad aderire inoltrato da questa Autorità, ha ribadito nel corso del procedimento di aver già cancellato i dati personali relativi al ricorrente. Sulla base di tali dichiarazioni, della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 12 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1083170
Data
12/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso