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Procedimento sui ricorsi - Non luogo a provvedere in caso di idoneo riscontro - 19 novembre 2003 [1084199]

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[doc. web. n. 1084199]

Procedimento sui ricorsi - Non luogo a provvedere in caso di idoneo riscontro -  19 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata nei confronti di Crif S.p.A. ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano dalla banca dati di tale suddetta "centrali rischi" privata nella quale risultava segnalato per ritardi nei pagamenti (in seguito regolarizzati) in relazione ad un finanziamento concesso da Banca Toscana S.p.A..

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito la propria richiesta.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 ottobre 2003, Crif S.p.A. ha risposto, con nota pervenuta via fax il 24 ottobre 2003, sostenendo che su richiesta della stessa Banca Toscana S.p.A., già dall´agosto 2003 aveva provveduto ad azzerare "le morosità pregresse dal profilo delle insolvenze ascrivibile al ricorrente", indicando la dicitura "nessuna segnalazione" nei campi "andamento pagamenti" e "stato operazione" rispetto al rapporto in scadenza il 28 gennaio 2004.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza di alcuni dati personali del ricorrente presso la banca dati della stessa.

Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la resistente fornito in proposito, seppure a seguito della presentazione del ricorso, un idoneo riscontro. La resistente ha dichiarato infatti di aver già provveduto a cancellare dalla propria banca dati i dati personali del ricorrente riferiti alle insolvenze verificatesi nel corso dell´operazione di finanziamento in questione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 19 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli