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Provvedimento del 19 dicembre 2003 [1084791]

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[doc. web n. 1084791]

Provvedimento del 19 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Anna De Martino

nei confronti di

TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, nei confronti di TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A, con la quale, nel contestare l´invio di alcuni messaggi sms a contenuto promozionale ricevuti sulla propria utenza telefonica mobile, aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile e della relativa origine, nonché di conoscere le finalità e le modalità del trattamento e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato. Con la predetta istanza l´interessata si era altresì opposta al trattamento dei dati che la riguardano utilizzati dalla società per fini promozionali e commerciali.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax il 18 novembre 2003, ha fornito gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento ed ha dichiarato che, a seguito di alcuni controlli effettuati sui propri sistemi, il codice fiscale della ricorrente "non risulta (…) associato ad alcuna utenza Tim". Con la predetta nota la resistente ha quindi invitato l´interessata a fornire, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, "una dichiarazione di possesso" dell´utenza mobile in questione.

Con fax in data 24 novembre 2003, la ricorrente ha sostenuto di aver riscontrato tale richiesta con una lettera inviata a TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A. il 20 novembre 2003 (che ha allegato in copia) ed ha aggiunto di aver ricevuto un ulteriore messaggio sms a contenuto promozionale anche dopo la presentazione del ricorso.

La società resistente, con nota anticipata via fax il 18 dicembre 2003, in risposta alla richiesta di informazioni formulata da questa Autorità, ai sensi degli artt. 29 e 32, comma 1, della legge n. 675/1996, ha dichiarato di aver "provveduto ad associare" i dati anagrafici della ricorrente all´utenza mobile in questione e di aver informato la stessa "(…) il 25 novembre 2003".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di messaggi sms aventi finalità promozionali ad un´utenza mobile da parte di una società di telefonia.

Per quanto concerne la richiesta della ricorrente volta ad ottenere la conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della relativa origine, delle modalità e finalità del trattamento, il ricorso è fondato e deve essere, per tali profili, accolto. La resistente non ha infatti fornito alcun riscontro al riguardo, sia prima, sia dopo la presentazione del ricorso.

TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A. dovrà pertanto comunicare alla ricorrente in forma intelligibile tutti i dati personali che la riguardano entro il 16 febbraio 2004, specificando anche la relativa origine, la logica e le finalità del trattamento, dando comunicazione entro lo stesso termine anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Con riferimento alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché con riferimento all´istanza volta ad ottenere l´interruzione dell´invio di sms promozionali (da qualificarsi come opposizione al trattamento di dati per fini promozionali), va dichiarato, invece, non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società resistente fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 200 euro a carico di TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A., previa parziale compensazione per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo incompleto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto attiene alle richieste dell´interessata volte ad avere conferma dell´esistenza di dati, ad ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, a conoscere la relativa origine, la logica e le finalità del trattamento e ordina a TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A. di corrispondere a tali richieste entro il 16 febbraio 2004, dando comunicazione anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2 del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle restanti richieste;

c) determina ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 200 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 19 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084791
Data
19/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso