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Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1084799]

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[doc. web n. 1084799]

Provvedimento del 30 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal XY

nei confronti di

Santa Barbara S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto un riscontro adeguato ad un´istanza avanzata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto a Forus Finanziaria S.p.A (ora Santa Barbara S.p.A.) la cancellazione dei propri dati personali detenuti.

In particolare, il ricorrente sostiene che in data 28 maggio 2001 aveva ottenuto da Forus finanziaria S.p.A. un prestito finalizzato all´acquisto della carta servizi "Be Happy Club" e che, dopo aver pagato anticipatamente le prime sei rate, aveva ricevuto, "solo due giorni dopo il predetto versamento anticipato, una comunicazione con la quale la predetta finanziaria" lo informava di essere costretta a sospendere con effetto immediato l´erogazione dei servizi connessi alla carta.

Successivamente, in data 11 dicembre 2001, non avendo ricevuto notizia del ripristino dei servizi connessi alla carta, il ricorrente aveva comunicato a Forus finanziaria S.p.A. il recesso dal contratto ed aveva interrotto i pagamenti. In data 10 marzo 2002 la finanziaria aveva però informato il ricorrente che la "richiesta di disdetta non era stata accolta" e che, in caso di mancato pagamento di quanto dovuto, la stessa avrebbe comunicato i dati relativi al ricorrente alle c.d. "centrali rischi" private.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 il ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e la condanna del titolare del trattamento al risarcimento del danno.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota datata 2 dicembre 2003, sostenendo che:

  • il ricorrente ha stipulato con la resistente "due distinti e separati contratti di finanziamento, ovvero un prestito personale (..) e un credito finalizzato all´acquisto della carta "Be Happy Club" dalla Multiservice.Net s.r.l. (..)", autorizzando la stessa sin dalla fase precontrattuale al trattamento dei dati forniti;
  • di non aver mai inviato al ricorrente "avvisi di sospensione dell´erogazione dei servizi connessi alla predetta carta";
  • la comunicazione, cui fa riferimento il ricorrente, è stata "inopportunamente e illegittimamente" inoltrata alla clientela da un soggetto estraneo alla società (CGS-Centro Gestione Servizi), fornitore di un servizio di assistenza viaggi, turismo e vacanze connesso alla carta;
  • Multiservice.Net s.r.l. "ha promosso azione di risarcimento danni nei confronti della Società CGS nel settembre 2001, presso il Tribunale di Ferrara (..) ed ha provveduto, in tempo utile, alla sostituzione del fornitore del servizio assistenza viaggi turismo e vacanze";
  • in ogni caso, "gli altri servizi della carta non avevano subito interruzioni";
  • considerata la "piena operatività della carta" deve essere giudicata "immotivata ed arbitraria la decisione del ricorrente di interrompere i pagamenti";
  • il ricorrente era stato informato delle conseguenze di tale decisione "compresa la segnalazione della posizione (..) presso le centrali rischi".

Con nota pervenuta il 12 dicembre 2003, il ricorrente ha confermato di aver ricevuto il riscontro della resistente, seppur solo il 9 dicembre 2003.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da una società finanziaria, con particolare riferimento ad un finanziamento finalizzato all´acquisto di una carta di servizi.

Il ricorso non risulta fondato.

L´art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all´interessato il diritto di ottenere la cancellazione dei soli dati trattati in violazione di legge.

Dalla documentazione in atti non risulta che il titolare del trattamento dei dati abbia conservato e comunicato i dati dell´interessato in modo illecito, avendo il ricorrente manifestato un consenso in relazione al contratto di finanziamento. Di ciò la resistente ha fornito prova allegando copia della richiesta di finanziamento sottoscritta dal ricorrente, nella quale è riportata l´informativa ex art. 10 della legge n. 675/1996 e la manifestazione di consenso del ricorrente al trattamento dei dati che lo riguardano.

Il trattamento dei dati personali dell´interessato non risulta, altresì, eccedere allo stato le finalità per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, essendo il rapporto contrattuale tuttora in corso.

Peraltro questa Autorità verificherà nell´ambito di un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 i presupposti di liceità del trattamento effettuato dalla resistente, con particolare riferimento all´informativa a suo tempo rilasciata all´interessato e alla formula del consenso utilizzata dalla resistente, che contrasta, per più aspetti, con i principi affermati dal Garante con il provvedimento del 31 luglio 2002 in materia di "centrali rischi" private, anche per quanto riguarda la sostanziale preclusione della possibilità di esprimere un consenso differenziato per le finalità di marketing e promozione.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che può essere eventualmente riproposta dall´interessato, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorità giudiziaria, non avendo la legge attribuito competenze in merito a questa Autorità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno.

Roma, 30 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli