g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 30 dicembre 2003 [1084873]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1084873]

Provvedimento del 30 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Giuseppe Santaniello che presiede la riunione, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Enrico Di Stefano

nei confronti di

By Jobs di Rizki Mustapha;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale (offerta di acquisto di una licenza di Web Marketing), si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto, oltre ad alcune istanze non previste dal predetto art. 13, di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Alla richiesta formulata dal ricorrente ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 il titolare del trattamento aveva risposto, a mezzo posta elettronica, in data 3 ottobre 2003, sostenendo di non aver inviato alcun messaggio di posta elettronica.

Ritenendo insoddisfacente la risposta fornita anche ad un successivo sollecito, l´interessato ha ribadito le proprie richieste nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento ed il risarcimento dei danni subiti.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, non è pervenuta alcuna risposta da parte del soggetto individuato dal ricorrente quale titolare del trattamento in relazione al sito Internet www.indirectmarketing.org pubblicizzato nella e-mail contestata.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente ha dato luogo, nel caso di specie, ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime e il ricorso deve essere accolto.

La persona indicata quale titolare del trattamento non ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato, né ha risposto all´invito ad aderire formulato da questa Autorità (inviato a mezzo posta prioritaria e tramite raccomandata a/r che risulta pervenuta al destinatario il 27 novembre u.s.).

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che per il trattamento di dati effettuato per fini promozionali l´interessato abbia manifestato un consenso preventivo e informato, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dalle disposizioni sopra citate.

Devono ritenersi pertanto fondate le richieste del ricorrente di vedere interrotta l´utilizzazione illecita dei propri dati personali.

Pertanto, a far data con effetto immediato a decorrere dal ricevimento del presente provvedimento, il resistente dovrà interrompere l´utilizzazione illecita dei dati personali del ricorrente. Il titolare dovrà altresì comunicare all´interessato, entro il 20 febbraio 2004, l´origine dei dati medesimi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, atteso che questa Autorità non ha competenza in merito a tale richiesta la quale può essere comunque proposta dinanzi alla competente autorità giudiziaria ordinaria.

Va posto a carico del titolare del trattamento l´intero ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al resistente di astenersi dall´ulteriore utilizzazione illecita dei dati del ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) ordina altresì al resistente di comunicare al ricorrente, entro il 20 febbraio 2004, l´origine dei dati che lo riguardano e gli estremi identificativi del/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati, dando comunicazione a questa Autorità dell´avvenuto adempimento entro la stessa data;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di parte resistente che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 30 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084873
Data
30/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso