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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1084918]

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[doc. web n. 1084918]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dai Sig.ri XY e YZ, rappresentati e difesi dall´avv. Remigio Antonicelli presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto alcun riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali che li riguardano formulata il 9 luglio 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale avevano chiesto a Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. la comunicazione dei dati personali che li riguardano contenuti nelle perizie-medico legali cui sono stati sottoposti dal medico di fiducia della società in seguito ad un sinistro.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, i ricorrenti hanno ribadito la propria istanza di accesso.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorità il 7 novembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ha risposto, con due note anticipate via fax il 17 novembre 2003, comunicando la propria volontà di aderire alle richieste dei ricorrenti, previa indicazione del medico per il cui tramite comunicare i dati sulla salute ai sensi dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996.

In seguito alla designazione del medico di fiducia da parte dei ricorrenti, con successiva nota datata 26 novembre 2003 la società resistente ha riscontrato le richieste degli interessati, trasmettendo copia delle perizie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in due perizie medico-legali.

La società resistente, sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso, ha fornito ai ricorrenti un riscontro adeguato, aderendo alle relative richieste e trasmettendo loro la documentazione sanitaria contenente i dati personali che li riguardano per il tramite del medico dagli stessi designato, nel rispetto dell´art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, il quale prevede che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all´interessato "solo per il tramite di un medico designato dall´interessato o dal titolare".

Sul ricorso va, pertanto, dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1084918
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso