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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1085520]

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[doc. web n. 1085520]

Provvedimento del 22 dicembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Francesco Re

nei confronti di

Comprabanner s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, che ha ricevuto alcuni messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale nel quale si rinveniva un link al sito www.comprabanner.it, ha chiesto, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, a Comprabanner s.r.l., oltre ad altre richieste non rientranti fra quelle previste dalla predetta disposizione, di avere conferma dell´esistenza di dati che lo riguardano, di conoscerne il contenuto, l´origine, la logica, le finalità del trattamento. L´interessato ha altresì chiesto di conoscere gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché la cancellazione dei dati medesimi, opponendosi al loro trattamento.

A tale istanza la società resistente aveva fornito riscontro il 20 ottobre 2003 dichiarando di non detenere dati personali relativi all´interessato e di non aver mai trattato gli stessi, essendo estranea all´invio delle comunicazioni indesiderate contestate. Ha dichiarato altresì di fornire servizi di reporting e statistici sugli esiti di campagne pubblicitarie come quella in esame, per la quale dalla e-mail contestata non era in grado di individuare il titolare del trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 l´interessato, dichiarandosi insoddisfatto di tale riscontro, ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 7 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota anticipata via fax il 13 novembre 2003, ha ribadito quanto già comunicato al ricorrente, rilevando altresì che il predetto link non comporterebbe a suo avviso alcun trattamento dei dati personali da parte di essa resistente e che "l´IP di provenienza della e-mail ricevuta dal sig. Re (217.141.17.134) non corrisponde ad alcuna risorsa informativa in possesso o utilizzata da Comprabanner s.r.l.".

Con una nota inviata via fax il 29 novembre 2003, il ricorrente si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto, ma ha ribadito la propria richiesta di porre a carico del titolare le spese del procedimento in ragione della risposta ritenuta incompleta nella prima fase, sostenendo altresì la necessità che il Garante, anche sulla base dell´IP di provenienza del messaggio e-mail in questione, verifichi autonomamente l´effettiva provenienza dei messaggi contestati.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato.

Il ricorso non è fondato.

Alle richieste del ricorrente era stato fornito già riscontro a seguito dell´inoltro dell´istanza ex art. 13 della legge n. 675/1996, in risposta alla quale la società resistente, in data 20 ottobre 2003, aveva comunicato all´interessato di non detenere o aver trattato dati che lo riguardano e di essere estraneo all´invio delle e-mail contestate. Nella comunicazione in questione (la cui copia, in versione integrale, è stata inviata dalla resistente in data 19 dicembre 2003), Comprabanner s.r.l. aveva comunque - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente- comunicato anche gli estremi identificativi del proprio responsabile del trattamento.

Alla luce di tale riscontro (confermato con dichiarazione riformulata nel corso del procedimento e della cui veridicità l´autore risponde sul piano penale ai sensi dell´art. 37-bis legge n. 675/1996 "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), la successiva proposizione in data 28 novembre 2003 di un ricorso ex art. 29 della medesima legge non risulta giustificata.

Il procedimento ai sensi del citato art. 29 può essere infatti avviato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996) avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte. Nel caso di specie l´istanza ex art. 13 aveva già ottenuto riscontro ed alla data di invio del ricorso l´interessato era già in possesso di idonei elementi di risposta.

Questa Autorità si riserva peraltro di avviare un autonomo procedimento ai sensi dell´art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996 al fine di verificare l´effettiva provenienza dei messaggi e-mail contestati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara il ricorso infondato.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1085520
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso