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Anagrafi della popolazione - Ministero dell'interno - L'anagrafe delle anagrafi - Tutela della riservatezza e modalità di utilizzo - 29 maggio 200...

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[doc. web n. 1086214]

Anagrafi della popolazione - Ministero dell´interno - L´anagrafe delle anagrafi - Tutela della riservatezza e modalità di utilizzo - 29 maggio 2000

La costituzione di quella che potrebbe diventare in futuro una vera e propria "anagrafe delle anagrafi" contenente oltre agli atti anagrafici e dello stato civile anche il codice fiscale dei cittadini richiede l´adozione di norme primarie che tutelino meglio la riservatezza e le modalità di utilizzo dei dati.


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell´ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere trasmessa dal Ministero dell´interno in data 24 marzo 2000;

Viste le osservazioni in atti formulate dall´Ufficio ai sensi dell´art. 7, comma 2, lett. a), del d.P.R. n. 501/1998 , con nota a firma del segretario generale;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

PREMESSO:

Con nota n. 2226-15100/12784 del 24 marzo 2000, il Ministero dell´interno ha chiesto un parere sullo schema di decreto ministeriale istitutivo di un indice nazionale delle anagrafi (INA).

Nella relazione di accompagnamento si evidenzia che il provvedimento mira a dotare il Ministero dell´interno di uno strumento che consentirebbe l´ottimale espletamento dei compiti allo stesso attribuiti in materia anagrafica, nonché in materia di immigrazione e di semplificazione amministrativa.

In particolare, si precisa che detto Indice, istituito nell´ambito del Sistema di accesso e interscambio anagrafico (S.A.I.A.) predisposto dal Ministero dell´interno sulla base di un progetto intersettoriale dell´Autorità per l´informatica nella pubblica amministrazione, consentirebbe di individuare più rapidamente il comune che detiene i dati dei cittadini contenuti nelle anagrafi della popolazione e un migliore esercizio, da parte del Ministero, dei compiti di vigilanza ad esso affidati sulla tenuta delle anagrafi comunali.

In data 26 maggio 2000, è pervenuta poi copia del parere espresso dall´AIPA sullo schema di decreto.

OSSERVA:

Nel novembre scorso, il Ministro dell´interno ha stipulato una convenzione-quadro con l´Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) per lo "scambio di dati relativi alle variazioni anagrafiche, tra Comuni ed altri enti pubblici" (convenzione repertorio 753 del 4 novembre 1999).

Detta convenzione è stata opportunamente integrata, a seguito del parere di questa Autorità espresso il 2 novembre 1999, con alcuni necessari riferimenti alla legislazione sulla protezione dei dati personali (legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni).

Nella stessa convenzione è stata prevista la costituzione di un Comitato di coordinamento avente il compito, tra l´altro, di predisporre uno schema di decreto del Ministero dell´interno volto a realizzare l´Indice e a disciplinare l´accesso nel quadro della vigente legislazione anagrafica (art. 7, comma 7, della Convenzione). A tale Comitato, costituito con provvedimento del Ministero dell´interno dell´8 marzo 2000, ha partecipato anche un rappresentante del Garante.

L´Autorità aveva già espresso alcune perplessità sull´ istituendo Indice sia anteriormente e durante lo svolgimento dei lavori del citato Comitato, sia con nota n. 1611 dell´8 marzo 2000 diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell´interno e per la funzione pubblica (allegata in copia al presente parere), mettendo in evidenza che la disciplina delle modalità di utilizzazione anche esterna delle banche dati (quale deve essere considerato l´Indice) da parte di una pubblica amministrazione, deve essere contenuta in norme di legge o di regolamento, ai sensi dell´art. 27 della legge n. 675/1996.

I presupposti previsti da tale norma costituiscono infatti l´essenziale fondamento per realizzare un flusso trasparente di dati ispirato a criteri omogenei che garantiscano la protezione dei dati nel rispetto dei princìpi di pertinenza, completezza e non eccedenza sanciti dall´art. 9, lett. d), della legge n. 675/1996.

Si deve rilevare a questo proposito che l´istituzione dell´Indice, anche se inteso quale elenco di tutti i cittadini italiani integrato dai rispettivi codici fiscali e dall´indicazione del Comune di residenza (anziché come banca dati riportante i dati personali riportati nelle schede anagrafiche), al di là degli aspetti certamente meritori che l´iniziativa può assumere in vista della semplificazione burocratica e della riduzione dei costi dei servizi pubblici, modifica profondamente la legislazione vigente e può essere, pertanto, disciplinato solo sulla base di una previa disposizione legislativa che lo preveda e che ne determini i caratteri fondamentali, nel rispetto della necessaria non eccedenza degli strumenti documentativi rispetto alle finalità che ci si ripromette di conseguire.

Si consideri, inoltre, che anche la creazione di un obbligo in capo ai comuni di inviare all´ipotizzato Indice le informazioni identificative dei cittadini iscritti in ciascuna anagrafe, determinando sostanziali modifiche alla disciplina anagrafica (d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223), potrebbe essere realizzata soltanto mediante un apposito atto normativo.

Nelle more di un´apposita disposizione legislativa che disciplini organicamente la materia nei termini sopra precisati, i rilievi ribaditi in questa sede non sembrano, tuttavia, di ostacolo alla realizzazione del suddetto Indice in via strettamente sperimentale e per un periodo di tempo delimitato, nell´ambito di una circoscritta area territoriale che comprenda quei Comuni che intendano aderire all´iniziativa così come previsto dalla menzionata convenzione del 4 novembre 1999 fra il Ministro dell´interno ed i comuni aderenti all´ANCI. Al suddetto Indice, istituito in via sperimentale e temporanea, non potrebbero avere però accesso soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni e i dati dovrebbero essere comunque utilizzati per esclusivo uso di pubblica utilità (art. 34 d.P.R. n. 223/1989).

TUTTO CIÒ PREMESSO:

nelle considerazioni di cui sopra è il parere del Garante.

Roma, 29 maggio 2000

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
De Siervo

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1086214
Data
29/05/00

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante