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Provvedimento del 8 gennaio 2004 [1086296]

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[doc. web. n. 1086296]

Provvedimento del 8 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentata e difesa dall´avv. Cristina Maria Cialdini presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Roberto Sarzani, avv. Lucia Fazi e avv. Andreina D´Altilia;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente ha riscontrato che in un procedimento dinanzi al Tribunale civile di Roma per la modifica delle condizioni economiche della separazione legale consensuale dal proprio coniuge (omologata dal medesimo Tribunale con decreto del 5 marzo 2002), quest´ultimo ha prodotto "documenti attinenti alle indagini investigative commissionate (..) in vista del giudizio di separazione, consistenti in fotografie e relazioni rese dall´agenzia investigativa". Anche nella comparsa di costituzione e risposta si fa cenno ad una pretesa relazione extraconiugale che non sarebbe invece stata mai oggetto di un accertamento giudiziario. Ad avviso della ricorrente, tale documentazione investigativa lederebbe "intollerabilmente" la propria "immagine personale e sociale" e la sua produzione nel procedimento di modifica delle condizioni economiche della separazione sarebbe "del tutto inconferente ai fini del decidere" ed il suo deposito agli atti sarebbe avvenuto "ai soli fini suggestivi".

La medesima ricorrente lamenta al riguardo di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata nei confronti del coniuge ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003), con la quale aveva chiesto di interrompere l´utilizzo e la diffusione dei dati che la riguardano contenuti nella predetta documentazione, nonché di distruggerli.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. d.lg. n. 196/2003) nei confronti del coniuge e dei suoi due difensori, la ricorrente ha ribadito la propria opposizione al trattamento dei dati che la riguardano contenuti nella menzionata documentazione investigativa ed ha chiesto di porre a carico dei resistenti le spese sostenute per il procedimento. La produzione nel giudizio di modifica delle condizioni economiche della separazione di materiale, anche fotografico, raccolto per il procedimento di separazione consensuale tra coniugi sarebbe stata infatti inconferente per la decisione giudiziaria e il suo deposito sarebbe avvenuto solo "ai fini suggestivi e nell´intento di offendere l´onore e la dignità della ricorrente".

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 novembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 d.lg. n. 196/2003), i resistenti hanno risposto con nota inviata via fax il 5 dicembre 2003, sostenendo che il marito della ricorrente:

  • non avrebbe interesse "ad opporsi alla distruzione dei documenti (..)" e avrebbe presentato a tal fine un´istanza al Tribunale civile di Roma volta ad ottenere "l´autorizzazione al ritiro dei suddetti documenti dal fascicolo d´Ufficio ai fini della menzionata distruzione";
  • vorrebbe aderire alla richiesta della ricorrente non appena in possesso del predetto provvedimento autorizzativo del tribunale.

Con note inviate via fax il 15 ed il 30 dicembre 2003, la ricorrente ha segnalato che i resistenti non avrebbero dato seguito al proposito di distruggere i dati in loro possesso, non essendo pervenuta da parte degli stessi la dichiarazione sotto propria responsabilità penale di aver provveduto alla distruzione di tali dati (il cui ritiro era stato autorizzato dal giudice istruttore l´11 dicembre 2003).

Con ulteriore nota inviata via fax in data 30 dicembre 2003 il marito dell´interessata produceva copia di una missiva a propria firma attestante l´avvenuta distruzione dei documenti in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne l´opposizione al trattamento di dati personali contenuti nella documentazione raccolta nell´ambito di un´indagine investigativa e prodotti nell´ambito di un procedimento relativo alla modifica delle condizioni economiche di una separazione coniugale.

La contestata produzione nel procedimento di modifica delle condizioni economiche della separazione consensuale tra coniugi (in precedenza omologata il 5 marzo 2002) delle relazioni investigative e delle fotografie che erano state commissionate ad un´agenzia di investigazione in relazione al precedente procedimento di separazione non risulta lecita.

Come ammesso dalla stessa difesa del coniuge resistente (cfr. memoria di costituzione e risposta del 24 giugno 2003, p. 4), detto materiale investigativo raccolto a fini di esercizio di un diritto in sede di separazione non risulta "necessario" ai fini di tutela dei connessi diritti esercitati, dopo l´omologazione della separazione, per la modifica delle relative condizioni economiche (artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996, ora art. 24, comma 1, lett. f) del d.lg. n. 196/2003).

Tuttavia, il resistente, nel procedimento dinanzi al Garante, ha aderito all´opposizione al trattamento dei dati e con dichiarazione scritta resa a questa Autorità (della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del d.lg. n. 196/2003: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), ha attestato di aver distrutto i documenti contenenti i predetti dati personali della ricorrente.

Sulla base di tale dichiarazione va pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del d.lg n. 196/2003, per ciò che attiene all´opposizione rivolta nei confronti del coniuge resistente.

Il ricorso è invece inammissibile per ciò che riguarda l´opposizione al trattamento rivolta ai due difensori. Nei loro confronti, infatti, non era stata presentata una previa istanza ai sensi del menzionato art. 13 della legge n. 675/1996.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 150 euro a carico del coniuge resistente, previa compensazione della restante parte ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso per ciò che riguarda l´opposizione al trattamento proposta nei confronti del coniuge resistente;

b) dichiara inammissibile il ricorso per ciò che attiene all´opposizione al trattamento rivolta nei confronti dei due difensori del coniuge resistente;

c) determina in misura forfettaria, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, nella misura di 150 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico del coniuge resistente il quale dovrà liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 8 gennaio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1086296
Data
08/01/04

Tipologie

Decisione su ricorso