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Provvedimento del 15 gennaio 2004 [1086456]

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[doc. web. n. 1086456]

Provvedimento del 15 gennaio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Bizywoman.com s.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004) con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica non sollecitato, avente contenuto promozionale (pubblicità del sito www.espertidi.it relativo ad offerte di lavoro qualificate), aveva chiesto alla resistente di comunicare in forma intelligibile i dati personali che lo riguardano e la loro origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. L´interessato aveva, altresì, sollecitato la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge e l´attestazione che tale cancellazione era stata portata a conoscenza di coloro ai quali i dati erano stati comunicati o diffusi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003) l´interessato ha ribadito le proprie istanze, chiedendo di porre a carico della resistente le spese del procedimento. Ha documentato a tal fine di essersi a suo tempo registrato presso il sito www.bizywoman.com di proprietà della resistente (e da cui proviene il messaggio contestato), e di aver negato il consenso per le finalità pubblicitarie, promozionali e di marketing indicate nella formula di consenso.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 novembre 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 (ora, art. 149 del d.lg. n. 196/2003), la resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, in assenza di un consenso informato o di uno degli altri presupposti di legge (artt. 23, 24 e 130 del d. lg. n. 196/2003; artt. 10 e 12 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, quest´ultimo modificato dall´art. 179, comma 3, del d.lg. n. 196/2003).

L´utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c), della legge n. 675 (ora, art. 4, comma 1, lett. b), del d. lg. n. 196/2003) e le richieste dell´interessato sono legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica non è consentita per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario senza un´idonea informativa e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento di cui alle disposizioni sopra indicate (cfr. Provv. del Garante 11 gennaio 2001, pubblicato in Bollettino n. 16, pag. 39).

Dalla documentazione in atti è emerso che il titolare del trattamento, cui l´invito ad aderire è stato inoltrato all´indirizzo indicato nel sito www.bizywoman.com/info/privacy,dove la società resistente è individuata quale titolare del trattamento, sia a mezzo posta prioritaria, sia con raccomandata a.r. che risulta pervenuta il 13 dicembre 2003, non ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

Ai sensi dell´art. 150 comma 2, del predetto d.lg. n. 196/2003 la società resistente dovrà astenersi, con effetto immediato a decorrere dalla data di comunicazione del presente provvedimento, dal trattare ulteriormente i dati personali del ricorrente in contrasto con le norme sopraindicate e con il diniego del consenso documentato dall´interessato. La resistente dovrà parimenti cancellare l´indirizzo di posta elettronica del ricorrente.

Il titolare del trattamento dovrà inoltre comunicare al ricorrente, entro il 31 marzo 2004, i dati personali che lo riguardano e la loro origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, ove designato.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto interamente a carico del titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento la cessazione del comportamento illegittimo nei termini di cui in motivazione;

b) ordina altresì alla resistente di comunicare al ricorrente, entro il 31 marzo 2004, i dati personali che lo riguardano, la loro origine, la logica e le finalità del relativo trattamento, e gli estremi identificativi del titolare e del responsabile designato;

c) determina in misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto a carico di Bizywoman.com. s.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 15 gennaio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli