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Provvedimento del 25 febbraio 2004 [1087644]

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[doc. web. n. 1087644]

Provvedimento del 25 febbraio 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Enrico Fontana, Carla Verga, Maria Flavia Fontana e Pier Giuseppe Fontana rappresentati e difesi dall´avv. Simona Norreri presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Mario Bruschi e Roberta Colombo;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto riscontro a due istanze, formulate in modo generico e senza specifico riferimento ai diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del d.lg. n. 196/2003, in vigore dal 1° gennaio 2004), con le quali avevano chiesto ai coniugi resistenti di rimuovere o di modificare l´angolazione di un impianto di videosorveglianza che era orientato sul cancello della propria abitazione e registrava i loro movimenti. Con le medesime istanze i ricorrenti avevano chiesto anche la cancellazione di informazioni che li riguardano dal sito Internet "www.bollate.com", realizzato dai resistenti e nel quale è descritta la complessa vicenda amministrativa e giudiziaria relativa all´assetto urbanistico della via nella quale sorgono le abitazioni delle parti.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 (ora, art. 145 del d.lg. n. 196/2003), i ricorrenti si sono opposti al trattamento dei dati che li riguardano, hanno chiesto la conferma della loro esistenza e di conoscere la relativa origine, nonché la comunicazione in forma intelligibile degli stessi, della logica e delle finalità del loro trattamento, la cancellazione e il blocco dei dati medesimi, la rettificazione dei dati riportati sul citato sito Internet "con l´elisione di tutte le frasi diffamanti (…)" e, infine, l´attestazione che tali operazioni siano state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 14 gennaio 2004 ai sensi dell´art. 149 del d.lg. n. 196/2003, i resistenti, con nota pervenuta il 9 febbraio 2004, hanno sostenuto:

  • di voler "modificare l´angolazione della telecamera in modo che riprenda (…) la parte di strada non interessata dalla proprietà Fontana";
  • che sul sito Internet "www.bollate.com" sono semplicemente pubblicati "documenti ufficiali avuti dal Comune di Bollate" relativi ad una controversia iniziata nei confronti di quest´ultimo vent´anni prima.

Con nota inviata via fax il 10 febbraio 2004, i ricorrenti hanno sostenuto che "alla data del 6 febbraio 2004, i sigg. Bruschi non hanno aderito alle richieste" formulate nel ricorso con particolare riferimento all´istanza di cancellazione dei dati dal sito Internet "www.bollate.com". I ricorrenti hanno rilevato inoltre che "a seguito di verifica, si è evidenziato che la telecamera non è stata spostata, né rimossa, né orientata diversamente".

Con lettere del 13 e del 18 febbraio 2004 i resistenti hanno affermato di essere "in attesa dei tecnici della manutenzione" per la modifica dell´angolazione della telecamera ed hanno ribadito che il sito Internet "www.bollate.com" "non riporta dati e vicende dei Fontana, ma atti pubblici" e che il sito medesimo "dall´ottobre 1999 (…) non è stato più aggiornato".

Con nota pervenuta in data 24 febbraio 2004, i resistenti hanno comunicato l´avvenuta modificazione dell´angolo di ripresa della telecamera in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza installato dai resistenti presso il cancello di ingresso alla propria abitazione e attraverso la diffusione, tramite un sito Internet, di dati personali relativi a vari soggetti tra cui le parti del procedimento.

L´istanza formulata dagli interessati il 6 marzo 2003 (e ribadita con nota del 7 novembre 2003), volta ad ottenere la rimozione o lo spostamento dell´angolazione dell´impianto di videosorveglianza installato presso l´abitazione dei resistenti, pur essendo formulata in modo generico e senza specifico riferimento alle posizioni giuridiche tutelate dal d.lg. n. 196/2003, può essere utilmente presa in considerazione quale opposizione al trattamento effettuato dai sigg.ri Bruschi e Colombo in relazione ai dati personali dei ricorrenti, con specifico riferimento alla ripresa ed alla registrazione delle immagini che li riguardano.

Dalla documentazione in atti i resistenti risultano essere i soli utilizzatori e depositari dei dati personali contenuti nelle immagini relative agli interessati, e non vi è prova che attesti, al contrario, l´avvenuta comunicazione dei dati a terzi.

Dagli elementi prodotti in atti non emergono quindi profili che rendano allo stato applicabile il d.lg. n. 196/2003. Ai sensi dell´art. 5, comma 3, del medesimo decreto, il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è infatti soggetto all´applicazione del citato decreto, qualora non riguardi dati personali destinati alla comunicazione sistematica o alla diffusione, ferma restando l´osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e di risarcimento dell´eventuale danno (art. 5, comma 3, d.lg. n. 196 cit., in riferimento agli artt. 15 e 31 del decreto).

Pur non risultando dagli atti applicabile il predetto decreto, le modalità del trattamento dei dati descritte evidenziavano una lesione dei diritti dei ricorrenti, e giustificavano in altra sede una loro legittima azione per la tutela dei diritti medesimi e, in particolare, della propria riservatezza. Ciò anche in sede penale, come confermato dalla recente giurisprudenza che, in riferimento all´art. 615-bis c.p., ha evidenziato l´illecita interferenza nella vita privata che può derivare da modalità di indebita installazione di telecamere o di altri dispositivi di videosorveglianza all´interno e nelle pertinenze di edifici abitativi.

I resistenti hanno peraltro attestato l´avvenuto mutamento dell´angolo visuale della telecamera. L´inammissibilità del ricorso derivante dalla circostanza che il decreto n. 196/2003 non risulta allo stato degli atti applicabile, lascia in ogni caso impregiudicata la facoltà dei ricorrenti di tutelare ulteriormente in altra sede i propri diritti in ordine alla lecita e corretta acquisizione ed utilizzazione delle immagini e delle registrazioni in questione.

Per quanto concerne invece la richiesta volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali dal sito Internet "www.bollate.com" il ricorso non risulta fondato.

Il trattamento di dati personali in questione rientra nella fattispecie disciplinata dall´art. 136, comma 1, lett. c), del medesimo decreto legislativo n. 196/2003, il quale estende l´ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero implicante trattamento temporaneo di dati personali, effettuato da soggetti che non esercitano professionalmente l´attività giornalistica e che è finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

A tale tipo di trattamento si applicano, in particolare, le disposizioni di cui all´art. 137, comma 2, del medesimo decreto legislativo, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (allegato A) al d.lg. n. 196/2003). Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine al trattamento di dati, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all´informazione e con la libertà di espressione.

Sulla base di tale quadro normativo e della documentazione in atti non emergono profili che facciano ritenere non conforme alla disciplina sul trattamento dei dati personali quello effettuato nei confronti dei ricorrenti. Il trattamento in esame può avvenire senza il consenso dell´interessato ai sensi del già citato art. 137, comma 2, del d.lg. n. 196/2003 e le informazioni pubblicate sul sito Internet del resistente non risultano trattate per altre indebite finalità.

L´accertata infondatezza del ricorso non pregiudica la facoltà per i ricorrenti di far valere i propri diritti dinanzi al competente giudice ordinario, ove ricorrano i presupposti, in relazione all´eventuale lesività o diffamatorietà di alcune forme espressive contenute nelle pagine web contestate.

Devono infine essere dichiarate inammissibili le restanti richieste formulate dagli interessati nel ricorso, in ordine alle quali difettano i presupposti previsti dagli artt. 145 e s. del d.lg. n. 196/2003.

Il procedimento previsto da tali disposizioni ha infatti carattere particolare in quanto il ricorso che lo introduce può essere presentato solo per la tutela di una precisa richiesta (formulata in riferimento alle specifiche situazioni soggettive tutelate dall´art. 7 del d.lg. n. 196/2003), avanzata precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento e da questi disattesa anche in parte.

Il ricorrente che intenda utilizzare il particolare meccanismo di tutela di cui ai menzionati artt. 145 e s. deve quindi avanzare le proprie richieste, con esclusivo riferimento ai diritti riconosciuti dal citato art. 7 nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno quindici giorni dalla data della loro presentazione.

Nel caso di specie, le ulteriori richieste presentate dai ricorrenti (di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati, di conoscerne l´origine, la logica e le finalità del trattamento, ecc.) sono state formulate per la prima volta solo con il ricorso e non sono state invece avanzate precedentemente al titolare o al responsabile del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) inammissibile nei termini di cui in motivazione l´opposizione al trattamento dei dati personali effettuato tramite installazione dell´impianto di videosorveglianza;

b) infondato il ricorso con riferimento alla cancellazione dei dati personali dal sito Internet "www.bollate.com";

c) inammissibili le restanti richieste.

Roma, 25 febbraio 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1087644
Data
25/02/04

Tipologie

Decisione su ricorso