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Provvedimento del 15 aprile 2004 [1091915]

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[doc. web. n. 1091915]

Provvedimento del 15 aprile 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

S.i.e.-Società iniziative editoriali S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "L´Adige" e del sig. Paolo Ghezzi, in qualità di direttore responsabile della medesima testata giornalistica;

Seta-Società editrice tipografica Atesina S.p.A., in qualità di editore dei quotidiani "Trentino" e "Alto Adige", e del sig. Tiziano Marson, in qualità di direttore responsabile dei medesimi quotidiani, rappresentati e difesi dall´avv. Susanna Corsini presso il cui studio in Roma hanno eletto domicilio;

Athesia Druck s.r.l., in qualità di editore del quotidiano "Dolomiten", e del sig. Toni Ebner, in qualità di direttore responsabile del medesimo quotidiano;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente è rimasta vittima a KH di un´aggressione avvenuta nel febbraio 2001 nella quale uno sconosciuto le ha cagionato gravissime lesioni usando ai suoi danni una sostanza acida.

Nell´immediatezza dell´accaduto, tale episodio aveva dato luogo a diffuse cronache giornalistiche corredate dalla pubblicazione di immagini fotografiche dell´interessata (che ne contesta la legittimità dell´acquisizione) e della sua abitazione privata.

L´interessata contesta la liceità del trattamento di dati personali anche sensibili che la riguardano effettuato ripetutamente dai quotidiani sopra indicati nel febbraio e nell´aprile 2002, e nell´aprile 2003. In tali occasioni sono state diffuse più volte informazioni dettagliate sulla sua persona (anche in connessione ad un´aggressione analoga subita da una giornalista a Bolzano nel febbraio 2002), in relazione pure allo sviluppo delle indagini che non hanno portato ancora all´identificazione dell´aggressore.

Con due istanze formulate l´8 febbraio 2002 ed il 10 aprile 2003 ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice), l´interessata si è opposta all´ulteriore trattamento dei dati personali anche sensibili che la riguardano e di ogni altra informazione (relativa all´abitazione, alla professione, al luogo di lavoro), ivi compresa la pubblicazione di immagini fotografiche. Con le medesime istanze l´interessata ha chiesto anche la cancellazione dei medesimi dati personali dalle pagine web delle testate giornalistiche.

Non avendo ricevuto riscontro, la ricorrente ha ribadite tali istanze con ricorso ai sensi dell´art. 145 del Codice, chiedendo di porre a carico delle controparti le spese del procedimento.

Nel ricorso l´interessata, con particolare riferimento all´analogo episodio avvenuto nel 2002, sottolinea che in tale occasione "la stampa (…) sceglieva di mantenere il più stretto riserbo e non rivelava i dati personali che potevano condurre all´identificazione della giornalista aggredita. A fronte di tale (…) iniziativa, venivano però riesumati i fatti relativi all´aggressione della ricorrente e veniva ripubblicata la sua immagine fotografica ed il suo nominativo completo, comprese le informazioni relative ai suoi dati sensibili circa lo stato di salute".

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 20 febbraio 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, con una nota inviata via fax il 18 marzo 2004 il direttore responsabile del quotidiano "Dolomiten" ha affermato che nelle "edizioni" del mese di febbraio (successive al giorno 8) e di aprile 2002 "non è stata pubblicata alcuna notizia " relativa alla ricorrente e di aver pubblicato il xx "un articolo con nome ed immagine fotografica" della ricorrente "concernente nuovi risvolti nell´indagine sull´aggressione da lei subita".

S.i.e.-Società iniziative editoriali S.p.A. e S.e.t.a.-Società editrice tipografica atesina S.p.A., nelle qualità descritte in premessa, hanno risposto con note pervenute il 22 ed il 23 marzo 2004, sostenendo che il trattamento effettuato sarebbe lecito. Gli articoli contestati avrebbero rispettato i principi di "verità (…), pertinenza e (…) continenza" della notizia, riportando "fatti resi noti da fonti ufficiali (…)", sussistendo "l´interesse pubblico della notizia stessa" e non essendo dato riscontrare "in nessun articolo una vena denigratoria" nei confronti della ricorrente. I resistenti ritengono anche che risulterebbe soddisfatto pure il principio di "attualità " della notizia, in quanto l´episodio dell´aggressione nei confronti della giornalista presenta a loro avviso analogie "per tipologia e modalità esecutive" con il medesimo fatto accaduto un anno prima alla ricorrente; ciò ha determinato, sempre a loro avviso, "un nuovo interesse pubblico all´informazione" che avrebbe giustificato la ripubblicazione delle informazioni attinenti alla ricorrente.

L´interessata ha ribadito le proprie considerazioni con nota del 25 marzo 2004, sostenendo anche che i quotidiani "Alto Adige", "Trentino" e "L´Adige" " hanno pubblicato in data xh ed in data xk (…) ulteriori articoli di cronaca (…) nei quali, ancora una volta, veniva utilizzato" il proprio nominativo e l´immagine fotografica.

Con fax in data 29 marzo 2004 la ricorrente ha sostenuto di non aver mai autorizzato la diffusione della propria immagine fotografica e di essere stata fatta oggetto in svariate occasioni, insieme ai familiari, e nonostante la manifestata contrarietà, a continue richieste di informazioni da parte di molti giornalisti.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la reiterata diffusione a mezzo stampa di informazioni idonee a consentire l´identificazione di una persona rimasta vittima di un´aggressione, e relative al suo stato di salute.

Il ricorso è fondato.

Il trattamento di dati personali per finalità giornalistiche, così come disciplinato dagli artt. 136 e 137, comma 3, del Codice, nonché dalle disposizioni contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1998 ed ora accluso, come allegato A, al predetto Codice), doveva essere effettuato dagli editori dei quotidiani indicati (nella loro qualità di titolari del relativo trattamento dei dati personali), nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

In termini generali sussisteva l´esigenza di un´informazione essenziale in ordine all´episodio dell´aggressione subita dall´interessata nel febbraio del 2001, ad analoghi episodi dello stesso tipo svoltisi in altre località e in tempi successivi, e allo sviluppo delle indagini al riguardo.

Con riferimento al caso di specie, doveva essere però valutata con più rigorosa attenzione la quantità e la qualità delle informazioni relative all´interessata, che sono state ora oggetto di legittima e giustificata opposizione.

Ciò con particolare riguardo alla reiterata pubblicazione dell´immagine dell´interessata, ai suoi estremi identificativi, all´indicazione (in alcuni articoli) di particolari sicuramente eccedenti quali l´esatta individuazione della residenza della vittima e la descrizione di particolari sul suo stato di salute, specie negli articoli pubblicati a notevole distanza di tempo dall´aggressione.

In proposito rilevano anche le disposizioni del citato codice di deontologia sull´attività giornalistica volte ad assicurare tutela alla dignità degli interessati (art. 10) e che, anche "in relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati", fa salvo "il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela" (art. 5, comma 2).

L´opposizione all´ulteriore trattamento degli specifici dati identificativi dell´interessata trova giustificazione anche nell´ampio lasso di tempo trascorso dall´episodio che ha portato l´interessata medesima all´attenzione della cronaca. Ciò valutando, altresì, le differenti modalità con le quali, sempre in ambito giornalistico, è stato descritto l´analogo episodio verificatosi nel 2002. In tale più recente vicenda, infatti, le medesime testate giornalistiche, pur fornendo una dettagliata descrizione della vicenda, hanno correttamente omesso di rendere noti i dati personali della vittima.

Va quindi disposto, quale misura necessaria a tutela dei dati dell´interessato (ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice e a far data dalla ricezione del presente provvedimento), il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi relativi alla ricorrente, compresa l´immagine fotografica della stessa, da parte delle società editoriali titolari del trattamento medesimo.

I resistenti dovranno altresì cancellare, entro il 20 luglio 2004, i dati personali relativi all´interessata riferiti alla vicenda in questione dai siti web delle rispettive testate giornalistiche nei quali i medesimi dati siano eventualmente consultabili.

Va inoltre disposto, quale ulteriore misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato ai sensi dell´art. 29, comma 4, del Codice, che gli editori resistenti uniscano copia della presente decisione agli esemplari delle edizioni nelle quali era stata data notizia della vicenda, che rimarranno custoditi presso i medesimi titolari del trattamento, dando conferma a questa Autorità entro il 20 luglio 2004 dell´avvenuto adempimento.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 75 euro a carico di S.i.e.-Società iniziative editoriali S.p.A., e di Athesia Druck s.r.l., e di 100 euro a carico di Seta-Società editrice tipografica atesina S.p.A.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e vieta alle resistenti l´ulteriore trattamento dei dati relativi alla ricorrente, e ordina altresì la cancellazione dei medesimi dati, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che è posto in misura pari a 75 euro a carico di S.i.e.-Società iniziative editoriali S.p.A. e di Athesia Druck s.r.l., nonché di 100 euro a carico di Seta-Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A., i quali dovranno liquidarli direttamente a favore della ricorrente;

c) dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell´Ordine dei giornalisti.

Roma, 15 aprile 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1091915
Data
15/04/04

Tipologie

Decisione su ricorso