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Provvedimento del 11 ottobre 2004 [1101641]

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[doc. web n. 1101641]

Provvedimento del 11 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Centro medico dentistico umbro s.r.l., in persona del legale rappresentante Fernando De Angelis, rappresentato e difeso dall´avv. Mauro Fonzo presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Angelo Narducci, in qualità di titolare del laboratorio odontotecnico Angelo Narducci;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione di dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La società ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza rivolta al laboratorio odontotecnico Angelo Narducci (che ha la propria sede situata a fianco di quella della ricorrente), con la quale aveva chiesto di conoscere le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato in uno spazio antistante il laboratorio e il Centro, trattamento al quale si opponeva. Con la medesima istanza (nella quale si lamentava l´assenza di un´idonea informativa per le telecamere non visibili e si contestava appunto la liceità del trattamento), si era anche chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e dei soggetti che accedono alle immagini registrate.

Con il ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 s. del Codice la ricorrente ha ribadito tali richieste anche in riferimento alla richiesta cessazione del comportamento illecito, in ordine al quale invocava anche la necessità di dare applicazione, quale struttura medica, all´obbligo di adottare idonee misure per garantire il rispetto dei diritti degli interessati e il segreto professionale (art. 83 del Codice).

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 1 giugno 2004 ai sensi dell´art. 149 del Codice, il resistente, con nota pervenuta il 30 giugno 2004, ha illustrato le modalità e le finalità del trattamento effettuato, dichiarando tra l´altro che:

  • l´installazione delle telecamere si sarebbe resa necessaria per finalità di sicurezza, a seguito di atti vandalici che avrebbero danneggiato i locali del laboratorio odontotecnico (episodi che non si sarebbero più verificati dopo l´installazione medesima);
  • le telecamere in questione funzionerebbero soltanto negli orari di chiusura del laboratorio;
  • la conservazione delle immagini è di "brevissima durata", poiché le stesse verrebbero "automaticamente cancellate dalle nuove registrazioni che avvengono sul medesimo nastro" e potrebbero essere visionate (con l´ausilio tecnico di un operatore della impresa installatrice) solo in caso di ulteriori atti vandalici.

Nell´audizione del 2 luglio 2004 e con la nota del 30 luglio 2004, la ricorrente ha contestato tale riscontro e ha lamentato in particolare che l´informativa non sia stata posta in un luogo visibile a tutti coloro che possono essere oggetto delle riprese; ha fatto notare poi che le telecamere sono rivolte in direzione dell´ingresso del Centro del ricorrente, anziché di quello del titolare del trattamento.

Con nota inviata via fax il 23 luglio 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la resistente ha comunicato che l´informativa, per renderne più agevole la lettura, è stata posta vicino all´unica porta di ingresso del laboratorio (che non è antistante quella del Centro, ma è posta al di là di una parete divisoria che separa i due ingressi) e che "le telecamere sono posizionate esclusivamente per la ripresa dell´area da dove possono provenire i danneggiamenti".

In data 7 ottobre 2004, un Nucleo speciale della Guardia di finanza si è recato presso i locali dove ha sede il resistente ed ha acquisito informazioni dal titolare del trattamento su richiesta del Garante, ai sensi dell´art. 157 del Codice. Dalle dichiarazioni del sig. Narducci è emerso tra l´altro che:

  • una delle due telecamere installate "inquadra anche l´ingresso del Centro medico dentistico umbro s.r.l.", mentre non verrebbero inquadrati a distanza ravvicinata altri spazi condominiali;
  • non vi è stata alcuna designazione di un responsabile o di incaricati del trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato per mezzo di un impianto di videosorveglianza installato dalla società resistente a protezione dei propri uffici.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste volte a conoscere modalità e finalità del trattamento, nonché a specificare l´eventuale designazione di un responsabile del trattamento e l´ambito di conoscibilità dei dati (art. 13, comma 1, lett. d), del Codice), essendosi acquisito al riguardo, nel corso del procedimento, un sufficiente riscontro.

Il ricorso deve invece essere accolto in ordine alle contestazioni relative alla liceità del trattamento, che vanno qualificate alla stregua di un´opposizione per motivi legittimi al trattamento medesimo. Dalle dichiarazioni rese dal titolare e dalla documentazione, anche di tipo fotografica, acquisita in atti, risulta che le riprese effettuate da almeno una delle telecamere non si limitano allo spazio esclusivamente antistante l´ingresso del laboratorio del resistente, collocato a distanza e separato da una parete divisoria, ma riprendono direttamente da vicino l´ingresso del locale in cui ha sede la società ricorrente. Ciò determina la registrazione e l´ulteriore trattamento di immagini concernenti varie attività e frequentazioni relative alla società interessata.

Il trattamento in questione (rispetto al quale è stata fondatamente contestata anche la carenza di un´idonea informativa in relazione alla telecamera posta nei pressi dell´ingresso del laboratorio della ricorrente), risulta effettuato in violazione dei principi di liceità e di proporzionalità di cui all´art. 11 del Codice, richiamati nel provvedimento generale in tema di videosorveglianza del 29 aprile 2004 (noto alle parti e pubblicato sul sito Internet del garante www.garanteprivacy.it).

Il resistente, in accoglimento del presente ricorso e quale misura idonea a tutela dei diritti dell´interessata ai sensi dell´art. 150, comma 2, del Codice, dovrà pertanto conformare il trattamento in questione alle disposizioni sopra indicate entro il 15 gennaio 2005, delimitando con accorgimenti idonei e stabili l´angolo di ripresa delle telecamere al solo ambito di pertinenza, evitando in particolare che la telecamera più vicina al Centro possa riprendere lo spazio antistante l´ingresso del laboratorio ricorrente o di altre aree di uso comune o di libero passaggio.

Il resistente dovrà inoltre collocare, sempre entro il 15 gennaio 2005, anche sulla vetrata che ne è attualmente sprovvista, idonei cartelli informativi nei due distinti spazi oggetto di passaggio atti a segnalare la presenza delle apparecchiature di ripresa e dare conferma all´interessato e a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Nelle more dell´adozione delle predette misure, il resistente dovrà astenersi dal proseguire il trattamento illecito con effetto dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Con distinto procedimento ed alla luce degli accertamenti in atti, l´Autorità provvederà a contestare alla resistente, ai sensi dell´art. 161 del Codice, la mancanza di un´idonea informativa agli interessati.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in riferimento all´opposizione al trattamento e ordina a Angelo Narducci, in qualità di titolare del laboratorio odontotecnico Angelo Narducci, di astenersi dall´ulteriore trattamento illecito dei dati e di conformarlo a norma nei termini di cui in motivazione, dando conferma dell´avvenuto adempimento alla società ricorrente e al Garante entro il 15 gennaio 2005;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai rimanenti profili.

Roma, 11 ottobre 2004

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1101641
Data
11/10/04

Tipologie

Decisione su ricorso