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Pubblica amministrazione - Schema di decreto relativo all'accesso ed adeguamento delle banche dati del ''Dipartimento del territorio'' da parte de...

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[doc. web n. 1106388]

Pubblica amministrazione - Schema di decreto relativo all´accesso ed adeguamento delle banche dati del "Dipartimento del territorio" da parte dei comuni e dei notai - 12 ottobre 1998

I flussi informativi fra Amministrazione finanziaria, comuni e notai, contenenti dati personali relativi ai proprietari dei beni immobiliari censiti, sono considerati comunicazioni dalla legge n. 675/1996; a questi dovranno applicarsi quindi le disposizioni presenti all´art. 27 della stessa legge.


Roma, 12 ottobre 1998

On. le Vincenzo Visco
Ministro delle finanze
Viale Europa, 242
Roma


OGGETTO: Schema di d.P.R. concernente le modalità di attuazione, accesso e adeguamento delle banche dati degli uffici del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze da parte dei comuni e degli esercenti la professione notarile. Richiesta di parere ex art. 31, comma 2, della legge n.675/1996

Con riferimento al parere richiesto in ordine al regolamento che dovrà disciplinare l´accesso dei comuni e degli esercenti la professione notarile a talune banche dati di codesto Ministero in materia di catasto dei fabbricati (art. 9, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n.133), il Garante ritiene che lo schema debba essere perfezionato sulla base delle seguenti osservazioni.

1) L´articolo 1 dello schema prevede lo scambio fra diversi interessati (amministrazione finanziaria, comuni e notai) dei "dati personali" riferibili ai titolari dei beni immobiliari censiti, sia attraverso la trasmissione delle informazioni, sia nella forma di accesso diretto alle banche dati detenute dal Dipartimento del territorio.

In entrambi i casi, ai sensi della legge n. 675 del 1996, tali flussi informativi sono da considerarsi come comunicazioni di dati personali.

La disciplina prevista da tale legge è diversificata a seconda che le comunicazioni siano effettuate da un soggetto pubblico o privato e, nel caso di comunicazioni da parte di soggetti pubblici, anche in base al destinatario (che può essere un soggetto pubblico o privato). In ogni caso, la comunicazione è lecita qualora sia supportata da una norma di legge o di regolamento che la renda obbligatoria (come avverrebbe per le comunicazioni effettuate dai notai in base all´art. 1, comma 3, dello schema e all´art. 20, comma 1, lett. c) della legge n.675) o, comunque, consentita (è il caso inverso dell´accesso alle banche dati da parte dei notai in base all´art. 1, comma 4, dello schema e all´art. 27, commi 2 e 3, della legge n. 675).

Deve quindi ritenersi che i flussi informativi fra Amministrazione finanziaria, comuni e notai troverebbero nel regolamento una base generale di liceità. Tuttavia, si deve segnalare che la previsione relativa ai "dati riguardanti il sistema informativo di pubblicità immobiliare" è generica (art. 1, comma 1, lett. c), e che è quindi necessario specificare meglio i tipi di dati trattati, anche in un apposito allegato come già previsto per altre categorie. Analogamente, andrebbe specificata la natura dei "dati relativi ai soggetti titolari dei diritti sugli immobili" (art. 1, comma 4, lett. a) e b)).

Inoltre, poiché le "intese" sull´interscambio informativo fra il Dipartimento del territorio e i comuni (art. 1, comma 2) possono incidere in maniera sostanziale sull´ambito e sui contenuti della comunicazione, si prega di valutare l´opportunità di una trasmissione al Garante del solo schema-tipo.

Da ultimo, si segnala la necessità di armonizzare l´art. 1, comma 5 (che prevede la facoltà per i comuni di istituire "archivi" da utilizzare per le sole finalità di gestione e pianificazione del territorio), con l´art. 7 che reca un riferimento più ampio ai fini istituzionali dei comuni.

2) Si nutrono perplessità rispetto alle modalità di attuazione delle interconnessioni previste dall´articolo 2 dello schema.

Per quanto riguarda il collegamento fra amministrazione finanziaria e comuni (art. 2, comma 1), la norma rinvia alle modalità previste dal d.P.C.M. 5 maggio 1994 concernente gli "incroci" informativi fra tali soggetti pubblici e gli enti che erogano servizi di pubblica utilità, d.P.C.M. che non rispecchia le più recenti esigenze in materia di diritti della personalità e che è in parte superato anche alla luce della legge n. 675, specie per quanto attiene alla sicurezza dei dati e alla nomina del responsabile.

Si rende pertanto necessario sostituire tale rinvio con alcune sintetiche disposizioni sulle modalità di attuazione dei collegamenti, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza della circolazione dei dati previste dalla legge n. 675, ad esempio integrando il successivo art. 7 che contiene già norme sulla sicurezza delle informazioni. Tali disposizioni potrebbero essere applicate anche alle "connessioni" fra i sistemi di elaborazione dei notai e il sistema informativo del Ministero delle finanze (art. 2, comma 2).

Per quanto riguarda le convenzioni fra il Ministero delle finanze e gli altri soggetti, da adottarsi a seguito del rilascio della prevista autorizzazione al collegamento (art. 2, comma 4), si prega di valutare anche in questo caso la praticabilità della soluzione ipotizzata per lo schema-tipo di cui all´art. 1.

3) Come si è anticipato, appare importante raccordare con la legge n. 675 il disposto dell´articolo 7 dello schema, ove è disciplinata la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Al comma 1, il richiamo ai "fini istituzionali" del Ministero, dei comuni o dei notai appare pleonastico, in quanto l´articolo 27 della legge prevede già che il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici sia consentito "per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle leggi o dai regolamenti". E´ quindi necessario individuare meglio le finalità perseguibili e i relativi limiti, con l´avvertenza che, per quanto riguarda i notai, si dovrà fare riferimento alle specifiche prestazioni di loro competenza ai sensi dell´art. 1 dello schema.

Al comma 2 è necessario, quanto meno, un riferimento agli obblighi previsti in materia di sicurezza (art. 15 della legge n. 675). È inoltre opportuno ampliare la gamma delle misure di protezione adottabili con un ulteriore riferimento a nuovi sistemi che si rendessero disponibili in base al progresso tecnologico. Si prega, inoltre, di valutare l´opportunità della consultazione del Garante per la messa a punto delle procedure di sicurezza.

4) Merita, infine, particolare attenzione l´articolo 8 dello schema, a norma del quale i comuni e i notai che non dispongono di sistemi informatizzati possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle strutture informatiche di altri soggetti, ivi compresi enti e società private. Essendo questi ultimi estranei ai fini istituzionali che il regolamento dovrà meglio individuare, essi potranno essere coinvolti solo attraverso il meccanismo della nomina del responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675, che si ritiene necessario richiamare nel testo del regolamento.

Il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL PRESIDENTE