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Sanità - Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti - 19 dicembre 1998 [1108726]

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[doc. web n. 1108726]

Sanità - Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti - 19 dicembre 1998

Il codice identificativo, per garantire la riservatezza degli interessati, predisposto dal ministero della Sanità, attraverso il quale dovrebbero individuarsi le condizioni di malattia croniche e invalidanti che danno diritto all´esenzione, non appare pienamente idoneo ad impedire l´identificazione delle patologie.

On.le Rosy Bindi
Ministro della Sanità
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma


OGGETTO: Schema di decreto ministeriale recante il regolamento di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell´art. 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 194. Richiesta di parere ex art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996.

Con la nota sopraindicata è stato chiesto a questa Autorità di esprimere un parere ai sensi dell´art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996 , relativamente allo schema di regolamento indicato in oggetto.

Come specificato nell´intestazione, lo schema è stato predisposto in attuazione di quanto previsto nell´art. 5, comma 1, lett. a), del d.lg. 29 aprile 1998, n. 124. Tale disposizione demanda ad un regolamento ministeriale emanato ai sensi dell´art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la sola individuazione delle condizioni di malattia croniche o invalidanti che danno diritto all´esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni sanitarie correlate.

Lo stesso decreto legislativo, all´art. 6, comma 1, prevede invece l´emanazione di uno o più regolamenti governativi con effetti di delegificazione (art. 17, comma 2, 1. n. 400/1988) che, in una prospettiva più ampia, devono determinare, fra l´altro, i criteri per il trattamento dei dati personali nell´ambito delle procedure dirette al riconoscimento delle esenzioni. Il legislatore delegato ha inteso dunque attribuire ad una fonte diversa dal citato art. 5 la disciplina del trattamento dei dati personali (disciplina da emanarsi, oltre che sulla base delle leggi nn. 675 e 676 del 1996, anche dei decreti legislativi previsti da quest´ultima).

Alcune disposizioni dello schema di regolamento sottoposto al parere di questa Autorità, nonostante i limiti contenuti nella sua intestazione, sembrano invece voler attuare, almeno in parte, quanto demandato ai regolamenti governativi in materia di disciplina dei dati personali (art. 6, d lg. n. 124/1996).

In particolare, l´articolo 2, comma 2, prevede che l´individuazione delle condizioni di malattia croniche e invalidanti che danno diritto all´esenzione avvenga mediante un codice identificativo, al quale sembrerebbe volersi attribuire la funzione di garantire la riservatezza degli interessati. Sulla base di tale presupposto, all´art. 3, comma 1, vengono inoltre disciplinate le modalità di prescrizione delle prestazioni correlate alle stesse patologie.

Ove tali disposizioni sottendessero l´intento di dare attuazione non solo all´art. 5 del d.lg. n. 124/98, ma anche al successivo art. 6, le stesse sarebbero carenti sotto un duplice profilo e cioè, da un lato, in relazione all´utilizzo di un regolamento ministeriale invece che governativo e, dall´altro, con riferimento al contenuto, che non sarebbe conforme a quanto stabilito dalla normativa in materia di dati personali.

In primo luogo, si deve infatti rilevare che l´attenzione di codesta Amministrazione si è al momento rivolta verso l´obiettivo di rendere difficilmente individuabili le patologie croniche ed invalidanti, mediante l´uso di codici riferiti alle stesse. Non si è però ancora considerata la necessità di rendere non identificabili i soggetti affetti dalle patologie in discorso e non si è quindi ancora affrontato il profilo più caratterizzante e necessario per l´applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza.

Inoltre, il sistema di codici utilizzato non appare pienamente idoneo ad impedire l´identificazione delle patologie. I codici, infatti, possono essere associati facilmente alle malattie ad essi corrispondenti da parte di diversi soggetti che presumibilmente potranno avere accesso alla tabella di corrispondenza fra i codici e le patologie contenuta nell´allegato 1, parte II, dello schema.

Si deve anche evidenziare che il codice si compone di tre cifre corrispondenti ad una numerazione progressiva delle condizioni di malattia e di un gruppo, eventuale, di massimo cinque cifre, identificanti la medesima malattia secondo la classificazione internazionale. L´aggiunta di quest´ultimo gruppo di cifre non ha dunque la funzione di rendere più difficoltosa l´individuazione della patologia, ma, al contrario, è diretta a facilitarne l´identificazione univoca.

Si deve infine ricordare che come accennato l´art. 6 del d. lg. n. 124/98, nel fissare i parametri cui si deve rapportare la disciplina dei dati personali in materia, fa riferimento ai decreti legislativi emanati sulla base della legge n. 676/1996 e della legge n. 344/1998.

Come Le è noto, il Garante collabora attualmente con codesta Amministrazione per la predisposizione di un decreto che, sulla base delle leggi delega appena citate, dovrà regolamentare la disciplina del trattamento dei dati personali in ambito sanitario, anche relativamente agli aspetti cui fa riferimento lo schema sottoposto al parere di questa Autorità.

L´emanazione di tale decreto si presume imminente e nella sua predisposizione si manifestano progressi significativi. Poiché inoltre - come già detto - il decreto dovrebbe costituire uno dei presupposti per la disciplina prevista dall´art. 6 prima citato, sembrerebbe opportuno utilizzare lo schema in esame al solo fine di individuare le condizioni di malattia croniche ed invalidanti che danno diritto alle esenzioni (art. 5 d.lgs. 124/98), demandando invece al citato decreto delegato ed al regolamento governativo di cui all´art. 6 suddetto, la disciplina del trattamento dei dati personali in materia.

Questa Autorità resta comunque a disposizione per ogni ulteriore contributo ritenuto utile per l´adozione del provvedimento.

Roma, 19 dicembre 1998

IL PRESIDENTE