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Provvedimento del 14 novembre 2003 [1121303]

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[doc. web. n. 1121303]

Provvedimento del 14 novembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Fiditalia S.p.A. e Crif S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 in data 10 febbraio 2003 con la quale aveva chiesto a Fiditalia S.p.A. -dalla quale aveva ottenuto nel 1997 un finanziamento asseritamente estinto da tempo- di attivarsi per la cancellazione dei dati che la riguardano dalla banca dati di Crif S.p.A..

Parimenti, la ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di Crif S.p.A, con la quale aveva chiesto di cancellare le segnalazioni relative al rifiuto di alcuni finanziamenti delle quali era venuta a conoscenza dopo aver ricevuto dalla medesima "centrale rischi", a seguito di apposita richiesta di accesso, un report contenente l´elenco delle posizioni censite nella banca dati della stessa società.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito la richiesta di cancellazione, ma ha anche formulato nei confronti di entrambi i resistenti altre richieste in riferimento a posizioni giuridiche tutelate dall´art. 13, comma 1, della legge n. 675 (avere conferma dell´esistenza dei dati che la riguardano e ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, conoscere le finalità del trattamento e le informazioni di cui all´art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996), ma non menzionate nelle istanze ex art. 13; ha chiesto altresì che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato da questa Autorità, ai sensi dell´art. 20, comma 1, del d.P.R. n. 501/1998, in data 16 settembre 2003, Fiditalia S.p.A. ha risposto con nota inviata via fax in data 13 ottobre 2003 sostenendo che:

  • la ricorrente aveva sottoscritto "tramite la società F&R SRL" un contratto di finanziamento manifestando all´atto della relativa sottoscrizione il consenso al trattamento dei dati personali anche in riferimento all´eventuale comunicazione dei dati a soggetti terzi tra cui "società, enti, consorzi ed associazioni aventi finalità di tutela del credito", compresa Crif S.p.A., così come indicato nell´informativa ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 rilasciata all´interessata;
  • non avendo la ricorrente adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni di pagamento come ammesso dalla stessa nell´odierno ricorso (12 rate da euro 16,47 ciascuna), le evidenze dei ritardi nei pagamenti erano state segnalate a Crif S.p.A.;
  • "pur avendo trattato legittimamente i dati della ricorrente e senza riconoscere alcuna delle pretese avanzate dalla stessa, ha comunque chiesto la rettifica dei dati trasmessi alla banca dati Crif (cancellazione delle sole insolvenze)".

Fiditalia S.p.A. ha infine chiesto di porre a carico dell´interessata le spese del procedimento.

Con nota inviata via fax in data 15 ottobre 2003 Crif S.p.A. ha risposto sostenendo che il ricorso sarebbe inammissibile avendo essa resistente dato riscontro all´istanza a suo tempo proposta; ha quindi chiesto la compensazione delle spese. In particolare Crif S.p.A., con nota del 12 marzo 2003, aveva comunicato alla ricorrente di aver dapprima esaudito il 21 gennaio 2003 una istanza di accesso ai dati del 19 dicembre 2002 e, di seguito (12 marzo 2003) di aver comunicato alla ricorrente l´avvenuta cancellazione dei dati relativi a tre rifiuti di finanziamento, i soli ai quali si riferisce l´istanza di cancellazione del 10 gennaio 2003 relativa alle sole richieste di finanziamento non accolte. Nel ricorso in esame, ad avviso di Crif S.p.A., verrebbero invece coinvolte altre posizioni in banca dati relative alla ricorrente, che quest´ultima non avrebbe però "mai espressamente ed univocamente contestato" presentando a Crif S.p.A., anche per questi aspetti (tra cui figura quello relativo a Fiditalia S.p.A.), una previa istanza ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675.

Con memoria inviata via fax in data 17 ottobre 2003 la ricorrente si è dichiarata insoddisfatta dei riscontri ottenuti ed ha ribadito le proprie richieste.

Con nota del 24 ottobre 2003, in risposta ad una formale richiesta avanzata dal Garante ai sensi degli artt. 32, comma 1, e 29, comma 4, della legge n. 675/1996, Crif S.p.A. ha inviato copia aggiornata del report contenente i dati relativi alla ricorrente attualmente censiti nella propria banca dati, dal quale risulta che la posizione riferita al finanziamento a suo tempo erogato da Fiditalia S.p.A. all´interessata (e terminato il 27 marzo 2000) reca la dicitura "nessuna segnalazione".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell´interessata effettuato da una società finanziaria e da una c.d. "centrale rischi" privata in relazione ad un´operazione di finanziamento per lievi importi per cui si erano verificati a suo tempo ritardi nei pagamenti.

Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti di Crif S.p.A. in quanto lo stesso difetta dei presupposti previsti dall´art. 29 della legge n. 675/1996.

Dalla documentazione in atti risulta che le richieste formulate dall´interessata nei confronti della predetta "centrali rischi" (che svolge al riguardo il ruolo di autonomo titolare del trattamento e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è il "responsabile del trattamento" designato da Fiditalia S.p.A. ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675) riguardavano un accesso ai dati e la cancellazione di quelli relativi a tre finanziamenti non concessi, e non anche l´odierna questione relativa a Fiditalia S.p.A. che non ha formato oggetto di previa istanza ex art. 13 nei riguardi di Crif S.p.A.. Le richieste nei riguardi di quest´ultima avevano quindi trovato accoglimento prima della presentazione del ricorso, e nel ricorso medesimo sono state avanzate ulteriori richieste (comunicazione delle informazioni di cui all´art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996 e delle finalità del trattamento) rispetto alle quali non erano stati previamente esercitati i diritti di cui all´art. 13, comma 1, della legge n. 675.

Nei confronti di Fiditalia S.p.A. il ricorso deve essere invece accolto. Dalla documentazione in atti emerge che la medesima resistente non ha fornito risposta alle numerose richieste di chiarimenti ed istanze di cancellazione dei dati con le quali, a partire dal maggio 2000, la ricorrente si era rivolta alla predetta società. Nel corso del procedimento, poi, tale titolare del trattamento si è limitato a chiedere "la rettifica" della posizione dell´interessata nella banca dati di Crif S.p.A., in relazione al finanziamento concesso nel 1997, limitatamente alla "cancellazione delle sole insolvenze". Tale misura ha portato a mantenere nella centrale rischi i dati sul finanziamento –ora senza pendenze- concesso da Fiditalia S.p.A. che si è esaurito il 27 marzo 2000 e per il quale consta che i ritardi nei pagamenti risalgano ad epoca anteriore ad un anno dalla data odierna.

La soluzione adottata da Crif S.p.A. su richiesta di Fiditalia S.p.A., che ha portato a mantenere ancora in banca dati il report con il solo aggiornamento "nessuna segnalazione", non può ritenersi quindi adeguata alla luce dei principi richiamati dal provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002, noto alle parti, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate per quanto attiene ai limiti alla conservazione dei dati relativi a pendenze sanate.

In accoglimento del ricorso, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell´interessato" (art. 29, comma 4, legge n. 675), Fiditalia S.p.A. dovrà quindi attivarsi per la cancellazione dei dati che si riferiscono al rapporto di finanziamento concesso alla ricorrente nel 1997 dalla banca dati di Crif S.p.A. entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, dando conferma entro il medesimo termine anche a questa Autorità dell´avvenuto adempimento.

Sussistono infine giusti motivi per compensare le spese fra la ricorrente e Crif S.p.A., in ragione della sequenza di rapporti intercorsi fra le parti e del tipo di riscontri forniti dal titolare del trattamento prima e dopo la proposizione del ricorso.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, è posto interamente a carico di Fiditalia S.p.A..

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di Crif S.p.A.;

b) accoglie il ricorso nei confronti di Fiditalia S.p.A. e ordina alla medesima, ai sensi dell´art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, di attivarsi per la cancellazione dei dati personali relativi al finanziamento in questione dalla banca dati di Crif S.p.A., nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese fra la ricorrente e Crif S.p.A.;

d) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Fiditalia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 14 novembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1121303
Data
14/11/03

Tipologie

Decisione su ricorso