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Provvedimento del 22 dicembre 2003 [1121313]

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[doc. web. n. 1121313]

Provvedimento del 22 diceembre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Giovanni Gatti;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, unitamente ad altre richieste non previste da tale disposizione, nel contestare l´invio da parte del sig. Giovanni Gatti di un messaggio di posta elettronica considerato di contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l´origine degli stessi e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

In precedenza, tra le parti dell´odierno procedimento è avvenuto uno scambio di e-mail a margine di un forum di discussione in rete relativo alle modalità di cura di difetti visivi alternative all´uso degli occhiali.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento, sostenendo che il sig. Giovanni Gatti avrebbe reperito l´indirizzo e-mail che lo riguarda dalla mail list "Visus" alla quale entrambi sono iscritti.

All´invito ad aderire a tali richieste, formulato da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota inviata via fax il 7 novembre 2003, ha attestato:

  • di non detenere alcun dato personale dell´interessato "eccetto il suo indirizzo di posta elettronica (…), ricevuto" dallo stesso in qualità di "scrittore nella conferenza pubblica" riservata agli iscritti alla mail list "Visus";
  • che l´invio della e-mail all´indirizzo di posta elettronica del ricorrente "è stato episodico", senza alcun intento promozionale o pubblicitario, e in realtà "diretto (…) a soddisfare una (…) richiesta di informazioni espressa (…)" dal ricorrente medesimo nel menzionato forum;
  • che, comunque, non si ripeterà in alcun modo l´invio di altre e-mail, avendo il resistente stesso "sospeso già da molte settimane" la propria "partecipazione" al forum in questione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´invio di un messaggio di posta elettronica, ritenuto dal ricorrente di tipo promozionale/pubblicitario, e inviato nel quadro di uno scambio di opinioni a margine di un forum di discussione in rete.

L´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica reperiti in Internet tramite la partecipazione a forum, newsgroup o dibattiti non è consentita per l´invio di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Provv. del Garante dell´ 11 gennaio 2001, in Bollettino 2001, n. 16, p. 39), senza un´idonea informativa rilasciata ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996 e in assenza del previo consenso dell´interessato o di uno degli altri presupposti del trattamento (art. 12 legge n. 675/1996; art. 10 d. lg. 13 maggio 1998, n. 171; art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185).

Tuttavia, nel caso di specie, dalla documentazione in atti non risultano elementi sufficienti da ritenere che il resistente abbia inviato illecitamente una e-mail a contenuto realmente pubblicitario o promozionale nell´esercizio dell´attività svolta in qualità di titolare di un trattamento di dati personali soggetto all´applicazione della legge n. 675/1996.

Dal contenuto delle e-mail intercorse tra le parti anche successivamente al primo contestato messaggio emerge piuttosto un acceso dibattito svoltosi presso il predetto forum, sull´efficacia di metodi di cura e, in particolare, sul sistema sviluppato nel 1920 dal dott. W.H. Bates in un libro pubblicato in Italia lo scorso anno, al quale il resistente si è tra l´altro riferito nel messaggio contestato.

Il resistente ha poi precisato esso stesso, nel corso del procedimento, di essere editore di tale pubblicazione, ma ha più volte posto in evidenza la motivazione puramente conoscitiva del suo contributo a titolo individuale al dibattito e il carattere meramente incidentale del richiamo fatto al libro in ragione di precedenti commenti del ricorrente.

La ricorrenza di alcune circostanze caratteristiche di un trattamento di dati a fini personali, le connotazioni del tutto specifiche del contenuto dei messaggi e le assicurazioni fornite circa la futura partecipazione personale al forum non permettono di ritenere sussistente un intento promozionale, pubblicitario o commerciale e di accogliere, quindi, il ricorso.

Resta impregiudicata la possibilità per il ricorrente di far valere dinanzi alla competente autorità giudiziaria eventuali, ulteriori profili relativi alla ritenuta natura ingiuriosa di alcune delle espressioni utilizzate dalla persona del resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 22 dicembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1121313
Data
22/12/03

Tipologie

Decisione su ricorso