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Provvedimento del 16 maggio 2003 [1128854]

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[doc. web n. 1128854]

Provvedimento del 16 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Maria Rita Muzi

nei confronti di

Voinoi S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro da parte di Voinoi S.p.A. ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale ha chiesto di accedere al complesso dei dati personali trattati dalla predetta società, di conoscerne l´origine e le finalità del trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto di porre a carico del titolare le spese del procedimento.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 24 aprile 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Voinoi S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 7 maggio 2003. Con tale riscontro la resistente, nel confermare l´esistenza di dati personali relativi all´interessata, ha comunicato la propria disponibilità a consentirne alla stessa l´accesso alla documentazione richiesta.

Con nota pervenuta via fax il 15 maggio 2003, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali dell´interessata detenuti da una società e relativi all´attività lavorativa della ricorrente.

Il ricorso deve essere accolto.

La società resistente, sia pure solo a seguito del ricorso, ha fornito un iniziale riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali relativi all´interessata, formulata ai sensi art. 13 della legge n. 675/1996, mettendo a disposizione della ricorrente i dati personali che la riguardano.

Dalla documentazione in atti, non risulta allo stato che tale disponibilità si sia concretizzata. La società dovrà pertanto consentire l´accesso a tutti i dati personali della ricorrente detenuti, nel rispetto delle modalità previste dall´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, qualora la stessa non via abbia già provveduto nei termini sopraindicati. Entro la medesima data la resistente dovrà anche comunicare alla ricorrente le finalità del trattamento effettuato e l´origine dei dati personali che la riguardano, istanze rispetto alle quali il titolare non ha fornito alcun riscontro, dando conferma dell´adempimento entro la medesima data all´Ufficio del Garante.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 100 euro a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente e in modo non completo, nel corso del procedimento.

 

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente di corrispondere alle richieste dell´interessata nei termini di cui in motivazione;

b) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di Voinoi S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 16 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128854
Data
16/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso