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Provvedimento del 13 maggio 2003 [1128861]

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[doc. web n. 1128861]

Provvedimento del 13 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Alessandro Pareto rappresentato e difeso dall´avv. Abbondio Causa presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe e Roero S.c. a r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma che Banca di credito cooperativo di Alba Langhe e Roero S.c. a r.l. , con la quale intrattiene un rapporto di conto corrente bancario con utilizzo di carta di credito, avrebbe segnalato il blocco della carta per mancanza di fondi a Servizi Interbancari S.p.A., la quale, a sua volta, avrebbe successivamente iscritto il nominativo del ricorrente nella C.a.i.-Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. L´interessato afferma che il predetto istituto di credito non avrebbe fornito adeguato e tempestivo riscontro all´istanza proposta ex art. 13 della legge n. 675/1996 volta ad ottenere la cancellazione della iscrizione del proprio nominativo dal citato archivio Cai.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 aprile 2003, il titolare del trattamento, con nota anticipata via fax l´8 maggio 2003, ha sostenuto che, "in data 7 maggio 2003 (…) ha avuto, con messaggio informatico da parte dei Servizi Interbancari, la conferma dell´avvenuta cancellazione del nominativo Pareto Alessando dalla Centrale d´allarme interbancaria (segmento Carter-carte revocate)", specificando inoltre che, pur essendosi attivata per ottenere la predetta cancellazione, "la segnalazione era stata fatta nel rispetto degli obblighi di legge".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la segnalazione effettuata da un istituto di credito di alcuni dati personali del ricorrente alla C.a.i. (Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento) in relazione all´utilizzo di una carta di credito.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/98, avendo il titolare del trattamento fornito un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente. La banca in questione ha infatti dato conferma dell´avvenuta cancellazione del nominativo del ricorrente dal predetto archivio.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 100 a carico di Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe e Roero S.c. a r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente solo dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico di Banca di credito cooperativo di Alba Langhe e Roero S.c. a r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 13 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1128861
Data
13/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso