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Provvedimento del 10 aprile 2003 [1131785]

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[doc. web n. 1131785]

Provvedimento del 10 aprile 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Davide Santinoli

nei confronti di

Antonio Neve;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio non richiesto di un messaggio di posta elettronica concernente l´invito ad inserirsi in un meccanismo per l´invio sistematico di e-mail al fine di conseguire benefici economici, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo altresì di conoscerne l´origine.

A seguito della predetta istanza, con lettera in data 15 febbraio 2003, la persona individuata quale titolare del trattamento aveva sostenuto di non aver inviato al ricorrente l´e-mail contestata.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 19 marzo 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, con nota anticipata via fax il 26 marzo 2003, ha sostenuto, come già fatto nel precedente riscontro, di non aver inviato al ricorrente il messaggio contestato che recherebbe anche come mittente un indirizzo di posta elettronica del quale il resistente non sarebbe appunto titolare. Il resistente ha, inoltre, sostenuto di non essere "titolare di alcuna ditta o società " e di non aver "mai trattato i (…) dati personali" del ricorrente, né di essere intenzionato a trattarli in futuro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l´invio di corrispondenza non richiesta ad un indirizzo di posta elettronica.

Il ricorso non è fondato.

Dalla documentazione in atti non emerge alcun idoneo elemento volto a comprovare che il resistente abbia effettuato un trattamento di dati personali relativi al ricorrente.

Inoltre, già in risposta all´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, il resistente ha dichiarato di non aver inviato la e-mail contestata e di non essere nemmeno titolare dell´indirizzo di posta elettronica da cui risulta essere stata spedita tale comunicazione.

Tale dichiarazione, della cui veridicità il resistente risponde anche ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante"), è stata ribadita nel corso del procedimento.

La presente dichiarazione di infondatezza non pregiudica il diritto dell´interessato di esercitare i diritti previsti dall´art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti dell´effettivo titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.


Roma, 10 aprile 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

 

Scheda

Doc-Web
1131785
Data
10/04/03

Tipologie

Decisione su ricorso