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Provvedimento del 24 giugno 2003 [1132167]

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[doc. web n. 1132167]

Provvedimento del 24 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Giuseppe Butera rappresentato e difeso dall´avv. Dario Anzalone presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Agos Itafinco S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, che in data 8 luglio 1999 aveva ottenuto un finanziamento da Agos Itafinco S.p.A. accettando anche una copertura assicurativa con la compagnia La Fondiaria assicurazioni S.p.A. contro rischi di decesso, invalidità permanente ed inabilità temporanea e totale al lavoro, afferma che la citata società finanziaria non avrebbe fornito adeguato riscontro ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale si era opposto al trattamento di informazioni che lo riguardano relative ad inadempimenti a suo avviso mai verificatisi.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito la propria opposizione chiedendo la cancellazione dei dati in questione e sottolineando come "tale situazione determina un uso illegittimo dei dati personali del Sig. Butera (…), ma anche un grave pregiudizio per le future richieste di finanziamento che il Sig. Butera volesse presentare".

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 28 maggio 2003, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax l´11 giugno 2003, ha sostenuto:

  • che il contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente in data 8/7/1999 non prevedeva "la sospensione dei pagamenti durante il periodo di istruttoria del sinistro assicurativo", cosicché, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto "proseguire nel pagamento dei ratei mensili sino all´avvenuto risarcimento da parte della compagnia di assicurazione", conservando il diritto al rimborso dell´eventuale eccedenza a suo credito;
  • "le morosità verificatesi a seguito dell´arbitraria interruzione dei rimborsi, sono state legittimamente (in virtù del consenso al trattamento dei dati) segnalate al Consorzio per la tutela del credito ed alla Centrale rischi istituti finanziari S.p.A.";
  • "essendo il risarcimento da parte della compagnia di assicurazione (…) avvenuto solamente in data 20.09.2002", in base alle disposizioni del provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2003 in materia di "centrali rischi" private, "le segnalazioni potrebbero permanere sino al 20.09.2003";
  • tuttavia, "unicamente in ragione di un´amichevole composizione della lite e dell´ormai prossima scadenza del termine di permanenza", la società resistente provvederà "all´immediata cancellazione della pratica dalle banche dati menzionate".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali del ricorrente effettuato da una società finanziaria.

In relazione alle richieste formulate dal ricorrente va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un adeguato riscontro. La resistente ha infatti attestato, con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996 ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di essersi attivata per far disporre la cancellazione delle informazioni relative ai ritardi nei pagamenti relativi al finanziamento in questione dalle c.d. "centrali rischi" private cui tali informazioni erano state comunicate.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.


Roma, 24 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132167
Data
24/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso