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Provvedimento del 29 maggio 2003 [1132326]

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[doc. web n. 1132326]

Provvedimento del 29 maggio 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Gustavo Firenze rappresentato e difeso dall´avv. Marco Molin presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Banca Antoniana Popolare veneta S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, dopo essersi rivolto a un´agenzia di Banca Antoniana popolare veneta S.p.A. al fine di instaurare un rapporto contrattuale, e vistosi rifiutare la relativa richiesta in quanto "considerato quale cliente indesiderato", afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale (unitamente ad alcune richieste non rientranti fra quelle previste dal citato art. 13) aveva chiesto di conoscere le ragioni del rifiuto, nonché di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, come pure di conoscere la logica e le finalità del trattamento.

A tale istanza il titolare del trattamento aveva fornito un riscontro che l´interessato aveva ritenuto insufficiente e inadeguato.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le predette istanze ed ha chiesto, altresì, di "cancellare i dati trattati in violazione di legge" o di "aggiornare i medesimi" e di portare a conoscenza dei terzi cui i dati erano stati comunicati la cancellazione e l´aggiornamento dei dati. Inoltre, il ricorrente ha chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento di cui ha chiesto altresì la condanna al risarcimento del danno.

A seguito dell´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 maggio 2003, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 20 maggio 2003, nel comunicare al ricorrente l´elenco dei dati detenuti in relazione a due rapporti di conto corrente con lo stesso intrattenuti (ed estinti, rispettivamente, il 28.11.1991 e il 10.11.1993), ha sostenuto che:

  • con riferimento al rapporto più recente, si sarebbe verificata un´esposizione sul conto (che non risultava affidato), la quale avrebbe causato una perdita per l´istituto di creditomedesimo;
  • "tale evidenza è assolutamente interna alla banca stessa, non divulgata, né divulgabile a terzi";
  • i dati predetti "sono trattati secondo logiche e finalità strettamente correlate all´attività bancaria" svolta dal resistente;
  • atteso "l´andamento del rapporto", ritenuto "non pienamente soddisfacente", la resistente "non ha inteso approfondire l´opportunità di entrare in nuovi rapporti contrattuali" con l´interessato;
  • la decisione se instaurare o meno un rapporto contrattuale rientrerebbe, a suo avviso, "nell´autonomia negoziale delle parti", e pertanto, sempre a suo avviso, la condotta tenuta dal resistente nel caso di specie non potrebbe essere allo stesso "imputata a titolo di illecito".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da un istituto di credito con particolare riferimento ai dati personali relativi ad alcuni rapporti di conto corrente intrattenuti con l´interessato e ad una proposta di nuovo rapporto contrattuale presentata successivamente all´estinzione dei predetti rapporti e rifiutata dall´istituto stesso.

Il ricorso è inammissibile per la parte relativa alla richiesta di conoscere le motivazioni del rifiuto della richiesta di apertura di conto corrente con concessione di affidamento, non configurandosi tale richiesta, per il tenore specifico con cui essa è configurata, come esercizio di alcuno dei diritti di cui all´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996, i soli per i quali possa essere proposto ricorso al Garante ai sensi dell´art. 29 della predetta legge.

Il ricorso è altresì inammissibile per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati e di loro aggiornamento, potendo il ricorso ex art. 29 della predetta legge essere proposto solo con riferimento alle istanze già contenute nella richiesta avanzata al titolare o al responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 13, comma 1, della legge n. 675/1996. In tale istanza non vi è traccia delle predette, ulteriori richieste, né, dalla documentazione in atti, emergono, allo stato, elementi idonei a comprovare un eventuale illegittimo trattamento dei dati da parte della banca resistente. Il ricorrente non ha altresì fornito alcuna motivazione a sostegno di tali richieste avanzate in sede di ricorso.

Il ricorso è infine inammissibile per quanto riguarda l´istanza volta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti dal ricorrente, non avendo la legge riconosciuto competenza a questa Autorità in ordine a tale profilo, rientrante nelle attribuzioni dell´autorità giudiziaria ordinaria.

Va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di avere conferma dell´esistenza dei dati che riguardano l´interessato e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, nonché di conoscere la logica e le finalità del trattamento, avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un adeguato riscontro. La resistente ha infatti comunicato al ricorrente un elenco dettagliato dei dati detenuti con riferimento ai due rapporti contrattuali intercorsi con l´interessato, (comprensivo delle informazioni relative all´andamento dei rapporti stessi); del pari, sono state rese le richieste informazioni in merito alla logica e alla finalità del trattamento correlate all´attività bancaria svolta dalla resistente stessa.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 80 a carico della resistente, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati, sia prima, sia dopo la proposizione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente e alla richiesta di conoscere la logica e le finalità del trattamento;

b) inammissibile il ricorso in ordine alle ulteriori richieste nei termini di cui in motivazione;

c) determina in misura forfettaria, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura di 250 euro, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 80 euro a carico di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 29 maggio 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132326
Data
29/05/03

Tipologie

Decisione su ricorso