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Provvedimento del 24 giugno 2003 [1132350]

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[doc. web n. 1132350]

Provvedimento del 24 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Filippo Forni

nei confronti di

Village Residence di Rosset Cesare & C. s.n.c.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto riscontro ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto la conferma dei dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, di conoscerne l´origine, la logica e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, nonché di ottenere la cancellazione dei dati medesimi.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato, dichiarando di non aver ricevuto riscontro alla propria istanza, ha chiesto al Garante di adottare tutte le misure necessarie per impedire alla resistente la "continua violazione della legge n. 675/1996" ed ha ribadito la propria opposizione al trattamento dei dati che la riguardano a fini commerciali o promozionali, chiedendo di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 giugno 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento, con nota inviata via fax il 12 giugno 2003, ha fornito indicazioni in merito all´origine dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente, alle modalità e finalità del trattamento, sostenendo:

  • di non essere "più in possesso" del predetto indirizzo e-mail;
  • che "tale dato (…) non è più stato, né più verrà utilizzato per alcuno scopo, neppure pubblicitario".

Il ricorrente ha replicato il 23 giugno 2003 dichiarandosi insoddisfatto del riscontro ricevuto e ribadendo le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell´interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all´art. 12 della legge n. 675/1996 ed all´art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171.

La ricerca e il successivo utilizzo dell´indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto precisato dall´art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675/1996.

Le richieste dell´interessato, formulate ai sensi dell´art. 13 della citata legge n. 675/1996, sono legittime.

Il titolare del trattamento ha fornito un riscontro sufficiente alle richieste del ricorrente dichiarando (con affermazione della cui veridicità l´autore risponde anche sul piano penale ai sensi dell´art. 37-bis della legge n. 675/1996: "Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante") di volersi astenere per il futuro dall´utilizzo dell´indirizzo e-mail dell´interessato.

Deve essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a 40 euro a carico di Village Residence di Rosset Cesare & C. s.n.c., previa parziale compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, sia pure solo a seguito della presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 40 euro a carico di Village Residence di Rosset Cesare & C. s.n.c., che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.


Roma, 24 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132350
Data
24/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso