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Provvedimento del 5 giugno 2003 [1132372]

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[doc. web n. 1132372]

Provvedimento del 5 giugno 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Bruna Gazzelloni

nei confronti di

Sanpaolo Imi S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto alcun riscontro, da parte dell´istituto di credito Sanpaolo Imi S.p.A., ad un´istanza proposta ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale chiedeva di avere conferma dell´esistenza dei dati personali che la riguardano e di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati (relativi ad un contratto di conto corrente e ad un mutuo acceso presso il predetto istituto di credito).

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessata ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto, altresì, di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

In data 12 maggio 2003 la ricorrente ha comunicato via fax a codesta Autorità che le era pervenuta in data 15 aprile 2003, "oltre i limiti previsti dalla legge", una lettera di riscontro da Sanpaolo Imi S.p.A., indicante solo i dati anagrafici (nome, cognome, luogo di nascita e residenza), nonché gli estremi del proprio documento di riconoscimento ed il codice fiscale. La ricorrente ha, pertanto, contestato la completezza del riscontro (carente delle informazioni relative al mutuo indicato in istanza) ed ha nuovamente ribadito le proprie richieste.

All´invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 14 maggio 2003 da questa Autorità ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente ha risposto con nota anticipata via fax in data 21 maggio 2003, integrando le informazioni già fornite (in particolare, adducendo che il ritardo nel riscontro sarebbe da addebitare ai tempi tecnici necessari per fornire una risposta compiuta ed indicando gli elementi essenziali relativi al contratto di conto corrente ed al contratto di mutuo).

Con nota pervenuta il 27 maggio 2003, la ricorrente ha dichiarato di non ritenere il riscontro soddisfacente e ha ribadito la tardività del riscontro fornitole.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull´accesso ai dati personali dell´interessata detenuti da un istituto di credito.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. Il titolare del trattamento ha provveduto a fornire adeguato riscontro alla ricorrente in merito ai dati personali che la riguardano, tardivamente, ma secondo modalità che appaiono conformi al disposto dell´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura pari a euro 100 a carico di Sanpaolo Imi S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti nel corso del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari a euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Sanpaolo Imi S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.


Roma, 5 giugno 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1132372
Data
05/06/03

Tipologie

Decisione su ricorso