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Istituti di credito - Accesso ai propri dati gratuito e non condizionato - 29 ottobre 2003 [1144061]

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[doc. web. n. 1144061]

Istituti di credito - Accesso ai propri dati gratuito e non condizionato - 29 ottobre 2003

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Filippo Rugolo, domiciliato presso l´Associazione difesa diritti onlus di Montecatini Terme

nei confronti di

Banca popolare di Novara S.p.A.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non avere ottenuto idoneo riscontro da parte di Banca popolare di Novara S.p.A. ad un´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto di accedere a tutte le informazioni personali che lo riguardano relative ad operazioni bancarie afferenti due rapporti di conto corrente allo stesso intestati. Tale richiesta aveva fatto seguito ad una precedentemente inoltrata alla resistente ai sensi dell´art. 119 del d.lg. n. 385/1993, con la quale l´interessato aveva chiesto il rilascio di "copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere dal 1997" in relazione ai contratti bancari intercorsi con l´istituto medesimo.

Quest´ultimo aveva risposto alla richiesta ai sensi del citato art. 119 invitando il ricorrente, ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d´Italia in attuazione al decreto del Ministero del tesoro del 24 aprile 1992, a precostituire presso una propria filiale "i fondi occorrenti per la ricerca e la produzione dei documenti richiesti" (che aveva indicato in un importo complessivo di 2.400 euro). Successivamente, lo stesso istituto di credito, in replica all´istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996, aveva indicato alcuni dati personali detenuti relativamente all´interessato (dati anagrafici, codice fiscale, estremi della carta di identità), ribadendo che, per fornire copia della documentazione relativa alle singole operazioni bancarie, lo stesso avrebbe dovuto procedere alla costituzione dei predetti fondi richiesti.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente, dichiarandosi insoddisfatto dei riscontri ricevuti, ha ribadito le richieste contenute nella propria istanza di accesso ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire alle predette richieste, formulato il 16 settembre 2003 ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/98, Banca popolare di Novara S.p.A., con nota inviata via fax il 26 settembre 2003, nel ribadire quanto già dichiarato nei precedenti riscontri, ha sostenuto di avere già fornito i dati personali relativi al ricorrente e che le ulteriori pretese dello stesso, riguardando invece la "consegna di copia della documentazione bancaria inerente le operazioni" compiute dal ricorrente, risulterebbero del tutto estranee "alle norme che tutelano la privacy".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso a dati personali trattati da un istituto di credito in relazione alle operazioni effettuate su due conti correnti intestati all´interessato.

Il ricorso è fondato.

L´art. 13 della legge n. 675/1996 e l´art. 17 del d.P.R. n. 501/1998 obbligano il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, detenuti su supporto cartaceo o informatico e che riguardano l´interessato, e a comunicarli a quest´ultimo con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili.

L´accesso non obbliga ad esibire o a copiare ogni singolo atto, ma rende comunque necessario estrarre da atti, documenti, archivi e banche dati tutte le informazioni di carattere personale relative all´interessato oggetto di richiesta (cfr. provv. del Garante del 23 giugno 1998, in Bollettino n. 5, pag. 20).

Nel solo caso in cui insorgano reali difficoltà obiettive ad estrarre i dati (anche in ragione della quantità, qualità e dislocazione dei dati richiesti all´interno di documenti) e a trasporli su supporto cartaceo o informatico, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il titolare può riscontrare la richiesta dell´interessato permettendo allo stesso non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che lo riguardano, ma anche di estrarre copia degli stessi (v. provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, p. 72). In tale caso, l´interessato potrà anche avvalersi di persona a ciò delegata (art. 20 comma 2, d.P.R. 501/1998) o farsi assistere da persona di sua fiducia (art. 20 comma 4 d.P.R. citato).

L´esercizio del diritto di accesso a specifici dati personali vantato con il ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal citato testo unico in materia bancaria in riferimento al diverso diritto del cliente di ottenere copia di ampia documentazione bancaria.

La resistente che, nel riscontrare l´istanza proposta ex art. 13, si è invece limitata a fornire solo alcuni dati personali di natura anagrafica ed identificativa, non ha comunicato alcuna delle informazioni personali richieste in relazione alle movimentazioni effettuate sui conti correnti intestati al ricorrente, dovrà quindi comunicare a quest´ultimo tutti i dati personali oggetto di richiesta, secondo le modalità sopraindicate, entro un termine che appare congruo fissare al 15 dicembre 2003.

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Banca popolare di Novara S.p.A. di adempiere, nei termini e con le modalità di cui in motivazione, alle richieste del ricorrente;

b) determina, ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di Banca popolare di Novara S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 29 ottobre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli