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Ricorso proposto nei confronti di soggetto estraneo al trattamento

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


TUTELA AMMINISTRATIVO-GIURISDIZIONALE E SANZIONI > Ricorso al Garante > Non luogo a provvedere > Ricorso proposto nei confronti di soggetto estraneo al trattamento

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso al Garante proposto dall´interessato nei confronti di soggetto che risulta estraneo al contestato trattamento dei dati. Tale decisione non impedisce peraltro all´interessato di esercitare i propri diritti nei confronti dell´effettivo titolare (nella specie la società resistente ha affermato di essersi limitata a commissionare una campagna pubblicitaria ad altra società, esclusiva titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti contattati mediante e-mail, sconosciuti ad essa committente).

  • Garante 11 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 125 [doc. web n. 1066354]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato al Garante nel caso in cui il soggetto destinatario della richiesta di accesso risulti estraneo al trattamento dei dati oggetto del ricorso (nella specie, per avere affermato, con dichiarazione della quale risponde anche penalmente, di non trattare alcun dato dell´interessato).

  • Garante 16 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 70 [doc. web n. 1066577]
  • Garante 25 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 64 [doc. web n. 1066565]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ove il resistente affermi di essere estraneo al trattamento lamentato (dichiarando di non conoscere il nominativo del ricorrente e di non essere in possesso dei dati di costui) e dalla documentazione acquisita nel corso dell´istruttoria non emergano elementi in grado di comprovare la reale effettuazione di un trattamento da parte dello stesso resistente.

  • Garante 8 novembre 2002 [doc. web n. 1067616]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nel caso in cui il resistente attesti, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, di essere estraneo al trattamento di dati personali contestato (nel caso di specie, la resistente ha affermato di non aver provveduto all´invio dell´ e-mail promozionale contestata, avendo affidato ad una società esterna, che non è stata nominata responsabile del trattamento, lo svolgimento dell´attività promozionale).

  • Garante 9 gennaio 2003 [doc. web n. 1067785]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso presentato al Garante nel caso in cui il soggetto destinatario della richiesta di accesso risulti estraneo al trattamento dei dati oggetto del ricorso (nella specie, per avere affermato, con dichiarazione della quale risponde anche penalmente, di non trattare alcun dato dell´interessato).

  • Garante 12 febbraio 2003 [doc. web n. 1067957]


Va dichiarato non luogo a provvedere sull´opposizione manifestata dall´interessato ad una società di telecomunicazioni, sua fornitrice di servizi di accesso ad Internet e di posta elettronica, alla ricezione di messaggi pubblicitari a contenuto pornografico, ove la società attesti, con dichiarazione della quale risponde anche penalmente, di non essere responsabile dell´invio del materiale pubblicitario di tale contenuto (nella specie, la società ha altresì manifestato la propria disponibilità ad inibire l´invio di materiale pubblicitario di ogni genere da parte di terzi).

  • Garante 27 febbraio 2003 [doc. web n. 1068029]


L´interessato che propone ricorso al Garante deve dimostrare che il resistente ha effettuato un trattamento dei suoi dati personali. Qualora non sussistano concreti elementi di prova in tal senso e, anzi, il resistente, assumendo specifica responsabilità al riguardo, dichiari di non essere in possesso dei dati personali del ricorrente e di non essere titolare dell´indirizzo di posta elettronica da cui risulterebbe spedita una comunicazione e-mail contestata, il procedimento dev´essere definito con declaratoria di non luogo a provvedere.

  • Garante 19 marzo 2003 [doc. web n. 1068192]


Anche il resistente che assuma di essere estraneo al contestato trattamento dei dati è tenuto a corrispondere all´istanza di accesso proposta nei suoi confronti. Pertanto ove il riscontro intervenga solo per effetto dell´invito ad aderire del Garante, il procedimento instaurato con ricorso va definito con una pronuncia, di rito, di non luogo a provvedere.

  • Garante 23 aprile 2003 [doc. web n. 1079137]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso quando il resistente affermi, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, di non essere titolare del trattamento dei dati personali dell´interessato, provvedendo ad indicare anche l´effettivo titolare. Tale declaratoria non preclude all´interessato il diritto di esercitare nuovamente tutti i diritti riconosciutigli dalla legge in materia di protezione dei dati personali nei confronti del titolare così individuato (fattispecie relativa ad un trattamento di dati per finalità giornalistiche. La società convenuta ha negato di aver mai trattato dati del ricorrente o di conservarli nei suoi archivi, affermando di essere la società capogruppo o, comunque, controllante di altre società e, tra queste, anche di una società proprietaria di una testata giornalistica che avrebbe in concreto trattato i dati).

  • Garante 30 aprile 2003 [doc. web n. 1079102]


Ove nel corso del procedimento emerga che l´interessato rivolga l´istanza di accesso ai dati nei confronti di soggetto che non è l´effettivo titolare del trattamento, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso proposto al Garante (fattispecie nella quale l´interessato si è rivolto alla filiale italiana della società titolare del trattamento, avente sede all´estero).

  • Garante 2 luglio 2003 [doc. web n. 1079902]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso con cui l´interessato, destinatario di messaggi di posta elettronica non desiderati provenienti da un sito Internet, si sia opposto al trattamento del suo indirizzo e-mail, ove il resistente, al cui nome risulta registrato il dominio del sito, affermi, con dichiarazione di cui assume la responsabilità anche penale, di essere estraneo al trattamento, spiegando l´erroneità della registrazione a suo nome ed allegando dichiarazione in tal senso dell´effettivo titolare.

  • Garante 9 luglio 2003 [doc. web n. 1080306]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avente ad oggetto richieste azionabili a norma dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e connesse all´avvenuto invio di e-mail aventi contenuto promozionale senza aver previamente acquisito il consenso informato del destinatario, nel caso in cui il resistente dichiari, così assumendosi la responsabilità anche penale di quanto attestato nel corso del procedimento davanti al Garante, di essere estraneo al trattamento dei dati ( in particolare la società resistente ha affermato di essere mera licenziataria di una "piattaforma tecnologica" finalizzata a promuovere la visibilità in rete di alcuni clienti ma di non occuparsi dell´effettiva promozione in rete, affidata in via esclusiva a terzi con i quali la resistente non intrattiene alcun rapporto)

  • Garante 5 novembre 2003 [doc. web n. 1083560]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avente ad oggetto richieste, azionabili a norma dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e connesse all´avvenuto invio di e-mail aventi contenuto promozionale, in assenza del previo consenso informato del destinatario, nel caso in cui il resistente dichiari – assumendo la responsabilità anche penale di quanto attestato – di essere estraneo al trattamento dei dati (in particolare il resistente ha confermato di essere titolare "del dominio" precisando tuttavia di avere affidato, per contratto, ad una società terza la gestione del dominio stesso, ivi compresa quella dell´indirizzo di posta elettronica da cui sarebbe partito il messaggio promozionale ed al quale l´interessato ha poi inviato l´istanza di accesso preventiva al ricorso).

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1083434]


Nel caso in cui il resistente, convenuto davanti al Garante in relazione all´invio di e-mail non richieste, attesti, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, di non aver inviato il messaggio contestato, il ricorso va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere (nella specie la resistente ha precisato di non essere titolare del sito Internet da cui era partita l´e-mail, ma di essersi limitata ad inserire in quel sito un banner pubblicitario relativo ad un´altro sito, quest´ultimo a lei effettivamente intestato).

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1083521]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avente ad oggetto un trattamento di dati personali effettuato mediante l´invio di corrispondenza ad un indirizzo di posta elettronica, nel caso in cui il resistente dichiari - assumendo la responsabilità anche penale di quanto attestato - di essere estraneo al trattamento dei dati ( nel caso di specie il ricorrente aveva ricevuto alcune e-mail che lo invitavano a collegarsi ad un sito per accedere ad alcune informazioni. La società resistente, alla quale il sito sembrava intestato ha, per contro, precisato di rivestire la mera qualità di Internet provider per il sito segnalato e di non detenere né trattare alcun dato dell´interessato).

  • Garante 12 novembre 2003 [doc. web n. 1084261]


Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avente ad oggetto richieste, azionabili a norma dell´art. 13 della legge n. 675/1996 e connesse all´avvenuto invio di e-mail aventi contenuto promozionale, in mancanza della previa acquisizione del consenso informato del destinatario, nel caso in cui il resistente dichiari, così assumendosi la responsabilità anche penale di quanto attestato nel corso del procedimento davanti al Garante, di essere estraneo al trattamento dei dati (in particolare il resistente nel corso del procedimento ha ribadito di non detenere dati del ricorrente, di non avergli mai inviato e-mail e di non essere titolare dell´indirizzo da cui le stesse sono partite).

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1083441]


Nel caso in cui la società resistente affermi con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, nel corso del procedimento davanti al Garante, di non aver mai trattato dati dell´interessato e tanto meno di aver inviato la e-mail promozionale non richiesta , il ricorso va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere (nella specie la resistente ha dichiarato che l´e-mail contestata sarebbe stata inviata da una società con la quale aveva stipulato un contratto di diffusione pubblicitaria mediante l´inoltro di e-mail aventi contenuto promozionale e/o commerciale).

  • Garante 13 novembre 2003 [doc. web n. 1083541]


Nel caso in cui il resistente, convenuto davanti al Garante in relazione all´invio di e-mail non richieste, attesti, con dichiarazione della cui veridicità risponde anche in sede penale, di non aver inviato il messaggio contestato, il ricorso va definito con una declaratoria di non luogo a provvedere (nella specie la resistente precisava di non essere titolare del sito Internet da cui era partita l´e-mail ma di essersi limitata ad inserire in quel sito un banner pubblicitario relativo ad un´altro sito, quest´ultimo a lei intestato).

  • Garante 16 dicembre 2003 [doc. web n. 1053701]

Scheda

Doc-Web
1146838
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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