Informativa
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Massime tratte dai volumi: | ||||
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Non è consentita l´utilizzazione di indirizzi di posta elettronica, ottenuti attraverso particolari software o reperiti in Internet, per l´invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario senza che sia stata preventivamente offerta all´interessato una idonea informativa seguita dall´acquisizione, ove necessario, del consenso dell´interessato.
- Garante 30 ottobre 2002, in Bollettino n. 32, pag. 24 [doc. web n. 1066451]
Indipendentemente dal rapporto esistente tra i mittenti ed i destinatari dei messaggi di posta elettronica, chi detiene i dati deve assicurare in ogni caso agli interessati la possibilità di far valere in ogni momento i diritti riconosciuti dalla legge, i quali sono spesso esercitati per conoscere da quale fonte sono stati tratti i dati, o per far interrompere gratuitamente la loro ulteriore utilizzazione ai fini commerciali-pubblicitari, oppure per far cancellare i dati trattati in violazione di legge. Pertanto, i mittenti dei messaggi debbono indicare, in modo chiaro, la fonte di provenienza del messaggio, nonché il soggetto e l´indirizzo – non solo di posta elettronica – presso cui i destinatari possono esercitare i propri diritti; inoltre, appare conforme al principio di correttezza indicare nell´oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria-commerciale.
- Garante 29 maggio 2003 [doc. web n. 29840]
Deciso con declaratoria di non luogo a provvedere il ricorso concernente l´utilizzo da parte di un´associazione dell´indirizzo di posta elettronica dell´interessato – per avere il titolare del trattamento fornito idoneo riscontro alle domande concernenti, fra l´altro, l´origine del dato e la sua cancellazione –, il Garante può instaurare un autonomo procedimento al fine di verificare la presenza di un´idonea informativa rilasciata agli interessati ai sensi dell´art. 10 della legge n. 675/1996.
- Garante 30 dicembre 2003 [doc. web n. 1084477]