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Provvedimento del 19 maggio 2005 [1151188]

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[doc. web n. 1151188]

Provvedimento del 19 maggio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 12 febbraio 2005, presentato da Gaetano Ferrari nei confronti di Banca Intesa S.p.A., con il quale il ricorrente ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti nella registrazione di un colloquio telefonico intercorso, il 26 novembre 2004, tra la direttrice di una filiale della banca, un altro dipendente e l´interessato stesso ed attinente al rapporto di gestione patrimoniale mobiliare di cui il ricorrente era titolare; rilevato che il ricorrente, oltre a voler ottenere l´ascolto e/o la copia integrale della registrazione, ha chiesto altresì di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 febbraio 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota inviata il 7 marzo 2005 con la quale la resistente ha manifestato la propria disponibilità a soddisfare le richieste del ricorrente cui non avrebbe inizialmente potuto aderire "a causa di un problema tecnico documentabile";

VISTA le note inviate il 19 e il 20 aprile 2005 con le quali il ricorrente ha dichiarato di ritenere insoddisfacente l´ascolto e la trascrizione delle registrazione telefonica offerti dalla resistente nell´ambito e a seguito di un incontro tenutosi presso la filiale di Parma il 18 aprile 2005 ed ha quindi ribadito la richiesta di ottenere una registrazione della telefonata, da eseguirsi mediante un proprio registratore portatile, che la banca non consentiva di utilizzare durante il previsto incontro;

VISTA la nota inviata il 29 aprile 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta da questa Autorità ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, con la quale il ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro fornito dalla resistente mediante invio della trascrizione della telefonata e contestuale proposta di riascolto della stessa;

Vista la nota inviata il 29 aprile 2005 con la quale la resistente ha comunicato di aver trasmesso al ricorrente la trascrizione integrale della registrazione in questione (con l´oscuramento dei dati di terzi) ed ha altresì confermato "la disponibilità ad un ulteriore incontro per consentire l´ascolto della stessa", non essendo stato possibile procedervi durante l´incontro del 18 aprile 2005, stante la ferma intenzione del ricorrente di effettuare comunque una registrazione della telefonata in questione con un proprio apparecchio;

VISTO che, nella medesima nota, la resistente ha ribadito di non poter procedere alla consegna di copia integrale della registrazione in quanto la registrazione in questione conterrebbe "anche i dati riferiti alla (…) persona ed alla (…) attività lavorativa" della direttrice della filiale la quale vi si opporrebbe;

VISTO la nota inviata il 1° maggio 2005 con la quale il ricorrente ha nuovamente ribadito di ritenere insoddisfacente il riscontro ottenuto;

CONSIDERATO che l´art. 10 del Codice obbliga il titolare o il responsabile del trattamento ad estrarre tutte le informazioni personali che riguardano l´interessato oggetto di richiesta e a comunicarle al richiedente oralmente od offrendole in visione (purché la comprensione dei dati sia agevole), ovvero trasponendole, se vi è richiesta, su supporto informatico o cartaceo o, ancora, trasmettendole per via telematica;

RITENUTO che nel caso di specie le modalità di riscontro adottate dal titolare del trattamento (consegna di una trascrizione scritta comprensibile della telefonata in questione, prodotta anche in atti, nonché disponibilità a consentire l´ascolto della registrazione stessa) devono essere considerate idonee a soddisfare la richiesta di accesso del ricorrente;

RITENUTO, quindi, necessario, in ragione del sufficiente riscontro fornito dalla resistente, dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell´art. 150, comma 3, del Codice l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Banca Intesa S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 19 maggio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1151188
Data
19/05/05

Tipologie

Decisione su ricorso