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Passaporto elettronico - 26 luglio 2005 [1153396]

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[doc. web n. 1153396]

Passaporto elettronico - 26 luglio 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro degli affari esteri;

Vista la normativa internazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, la direttiva n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il regolamento del Consiglio dell´Unione europea n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio;

Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di passaporti;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

PREMESSO:

Lo schema di decreto in esame, trasmesso dal Ministro degli affari esteri per il prescritto parere, concerne l´adozione di un nuovo passaporto ordinario elettronico, contenente dati biometrici del titolare, in ottemperanza agli obblighi fissati in sede comunitaria con l´approvazione del regolamento del Consiglio dell´Unione europea n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004, nonché della decisione della Commissione C(2005)409 del 28 febbraio 2005 volta a stabilire le specifiche tecniche relative alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.


OSSERVA:

Lo schema individua, nel preambolo, la necessità di aggiornare il modello del passaporto ordinario italiano con riferimento, da un lato, all´introduzione della normativa comunitaria richiamata (la quale ha definito un modello uniforme di passaporto per gli Stati membri dell´Unione europea, individuandone le caratteristiche) e, dall´altro, alla legge 31 marzo 2005, n. 43 (la quale, all´articolo 7-vicies, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo sia sostituito dal passaporto elettronico, secondo il modello uniforme definito in sede comunitaria).

Lo schema di decreto prevede che le nuove prescrizioni di carattere generale relative ai passaporti debbano essere riferite anche ai passaporti "speciali", quali quelli diplomatici e di servizio. Conseguentemente, le prescrizioni relative all´utilizzo di dati biometrici individuate nel medesimo schema si applicheranno anche ai passaporti di cui al decreto del Ministero degli affari esteri del 5 aprile 2005, che integra il decreto 23 dicembre 2004, n. 1679-bis, relativo all´istituzione di un nuovo modello di passaporto diplomatico.

Le previsioni dello schema di decreto che riguardano le caratteristiche di sicurezza del passaporto, nonché le modalità di raccolta e conservazione dei dati biometrici, rispettano il principio di finalità nell´utilizzo di tali dati. É infatti espressamente previsto che i dati biometrici raccolti (l´immagine del volto e le impronte degli indici delle due mani) siano inseriti in un chip integrato nel passaporto e che, per la verifica dell´autenticità del documento e dell´identità del titolare, quando la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio, l´utilizzo dei dati biometrici contenuti nel chip al fine indicato avverrà "attraverso elementi comparativi direttamente disponibili" (art. 2 dello schema di decreto).

Tale espressione -che pure corrisponde ad un´analoga disposizione del regolamento n. 2252/2004 (art. 4, paragrafo 3, lettera b)- non chiarisce inequivocabilmente che non si procederà alla raccolta e alla conservazione dei dati biometrici in una banca di dati centralizzata.

A tale riguardo un chiarimento appare quindi necessario, integrando tale previsione con la specificazione che i dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno, appunto, conservati in banche di dati.

Riservandosi di formulare in separata sede, e comunque prima che inizi l´effettiva emissione del nuovo modello di passaporto, prescrizioni in ordine alle modalità di raccolta ed utilizzo dei dati biometrici in esame, nonché alle collegate misure di sicurezza da garantire anche in relazione al supporto utilizzato, il Garante esprime parere favorevole sullo schema di decreto a condizione che lo schema sia integrato nei termini descritti.


TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto, nei termini di cui in motivazione.

Roma, 26 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli


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