g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 9 novembre 2005 [1200127]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1200127]

Provvedimento del 9 novembre 2005

 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI


NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 settembre 2005, presentato da XY (rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zallone e Giuseppe de Liguori) nei confronti di L´Unione sarda S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "L´Unione sarda", con il quale la ricorrente ha ribadito la richiesta, già formulata con istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, volta a "rendere anonima" la notizia contenuta in un articolo pubblicato nel 2002 ed ancora presente sulla pagina web del quotidiano, relativa all´arresto e al successivo rinvio a giudizio emesso nei suoi confronti in relazione ad un reato per il quale è stata successivamente assolta;

RILEVATO che con il ricorso la ricorrente, richiamando anche il diritto all´oblio, ha fatto presente che la disponibilità in Internet dell´informazione relativa al proprio arresto e al successivo rinvio a giudizio, senza l´aggiornamento connesso alla propria assoluzione, è suscettibile di arrecarle un grave pregiudizio; rilevato che l´interessata ha ritenuto sufficiente che il quotidiano modifichi l´articolo in questione sostituendo il nominativo della ricorrente con una locuzione quale, ad esempio, "nota immobiliarista milanese", completando comunque la notizia con i successivi, positivi sviluppi processuali per l´interessata; rilevato che con il ricorso l´interessata ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 22 settembre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la nota inviata via fax il 10 ottobre 2005 con la quale la resistente ha risposto alla richiesta dell´interessata dichiarando che l´informazione cui fa riferimento la ricorrente non è più accessibile via Internet dal momento che "l´archivio completo del quotidiano L´Unione sarda è (…) accessibile esclusivamente alla redazione del giornale e non a terzi estranei: neppure agli abbonati, che possono accedere soltanto ai numeri del quotidiano pubblicati nell´arco temporale massimo dei sette giorni precedenti"; rilevato che la società resistente ha sostenuto che se l´articolo in questione è ancora rinvenibile in Internet ciò accade presumibilmente perché, durante il periodo in cui lo stesso è stato disponibile sul sito web del quotidiano, è stato indicizzato tramite alcuni motori di ricerca, cosicché la pagina che compare allo stato su Internet sarebbe tratta non dagli archivi dell´editore, ma dai "data center gestiti e riferibili ai gestori del motore di ricerca";

RILEVATO che la società resistente ha altresì dichiarato che, per quanto tale notizia non sia più accessibile a terzi estranei alla redazione, la stessa ha comunque provveduto ad "eliminare le generalità complete della sig.ra XY nel contesto della notizia del giorno KY";

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, alla luce di quanto dichiarato nel corso del procedimento dalla società resistente la quale ha fornito un sufficiente riscontro alle richieste dell´interessata;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 350, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 350 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di L´Unione sarda S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 9 novembre 2005


IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1200127
Data
09/11/05

Tipologie

Decisione su ricorso