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Reperibilità di dati personali tramite motori di ricerca - 18 gennaio 2006 [1242501]

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 [doc. web n. 1242501]

Reperibilità di dati personali tramite motori di ricerca - 18 gennaio 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA l´istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) inviata, in data 6 settembre 2005, da XY a Google Italy s.r.l., con la quale la stessa, nel rilevare che attraverso una ricerca operata per il tramite del sito Internet "www.google.it" era possibile rinvenire alcune pagine web contenenti dati che la riguardano (per lo più relativi ad un procedimento penale avviato nei suoi confronti in relazione ad un reato per il quale è stata successivamente assolta), ritenute "non (…) più attuali (tanto da essere state cancellate o modificate dai siti originari)", si è opposta alla "possibilità di ricerca tramite" il motore di ricerca delle "informazioni obsolete" che la riguardano, chiedendo di cancellare i relativi files conservati negli archivi della società;

VISTO il ricorso presentato l´11 ottobre 2005 con il quale XY, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zallone e Giuseppe de Liguori presso il cui studio ha eletto domicilio, nel lamentare il mancato riscontro all´istanza ex art. 7 del Codice, ha chiesto di ordinare a Google Italy s.r.l. di "rimuovere tutte le copie cache contenenti" il proprio "nome e cognome", nonché di "aggiornare il proprio sistema in modo tale che fornisca i link e gli abstract delle pagine web di ciascun sito nella loro versione corrente, così da rispettarne aggiornamenti, modifiche o rimozioni", sottolineando come la creazione di copie cache di pagine web -che non sempre corrispondono alla versione corrente presente sui siti sorgente- comporterebbe un autonomo trattamento dei dati (per lo più non aggiornati) nelle stesse contenuti, dati che gli originari titolari del trattamento hanno invece spesso eliminato o aggiornato; rilevato che con il ricorso l´interessata ha chiesto altresì di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 21 ottobre 2005 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota datata 10 novembre 2005 con la quale Google Italy s.r.l. ha sostenuto di non essere il titolare del trattamento dei dati personali oggetto del ricorso, indicando che tale ruolo sarebbe invece rivestito da una diversa società avente sede negli Stati Uniti d´America (Google Inc.), la sola "ad avere la disponibilità dei server attraverso i quali il motore di ricerca opera"; rilevato che, con la medesima nota, la società resistente si è però attivata per comunicare, "a nome di Google Inc.", la volontà di quest´ultima di avviare la procedura per cancellare i dati personali nelle copie cache indicate dalla ricorrente;

VISTE le memorie della ricorrente dell´11 e 21 novembre 2005, nonché del 5 e del 12 dicembre 2005, e tenuto conto delle dichiarazioni rilasciate nell´audizione del 16 novembre 2005, con le quali la medesima ricorrente ha sottolineato la perdurante presenza di dati personali che la riguardano in pagine cache, la cui "memorizzazione (…) costituisce un autonomo trattamento rispetto al quale sorgono tutti gli obblighi di legge" in capo al titolare del medesimo;

VISTE le dichiarazioni rilasciate nell´audizione del 16 novembre 2005, nonché le memorie fatte pervenire il 16 e il 23 novembre 2005 e il 9 gennaio 2006, con le quali la società resistente ha invece ribadito di essere "del tutto estranea al trattamento di qualsivoglia dato personale connesso al funzionamento del motore di ricerca denominato Google", essendo "l´attività di Google Italy (…) esclusivamente limitata alla ricerca di clienti ed alla raccolta di pubblicità che, una volta raccolta, viene diffusa e gestita da Google Inc. per il tramite del software Google";

VISTA la memoria conclusiva della ricorrente, pervenuta il 12 gennaio 2006, con la quale la stessa, argomentando dalla copia del "contratto standard" per la raccolta pubblicitaria (prodotta nel corso del procedimento dalla resistente), ha sostenuto che Google Italy s.r.l. non sarebbe "del tutto estranea al funzionamento del software di ricerca", avendo piuttosto, a suo avviso, "la possibilità di utilizzare ed operare sul software di ricerca di Google, inserendo i dati e le pagine degli inserzionisti";

RILEVATO che, con memoria pervenuta via fax il 13 gennaio 2006, Google Italy s.r.l. ha nuovamente ribadito la propria estraneità "alla fornitura di servizi di ricerca, alla gestione ed al controllo del, o più in generale a qualsiasi intervento sul, predetto motore di ricerca" e che la propria attività consiste esclusivamente nell´offrire "ai propri clienti italiani, per conto della Google Ireland Ltd. (società del gruppo Google che gestisce la raccolta pubblicitaria sul sito web) la vendita di servizi pubblicitari";

RILEVATO che presso il motore di ricerca in questione risulta effettuato un autonomo trattamento di dati personali della ricorrente, in particolare attraverso la creazione e la conservazione di cosiddette copie cache di pagine web pubblicate su siti "sorgente";

RILEVATO che rispetto a tali tipologie di trattamento gli interessati possono formulare legittimamente richieste di esercizio dei propri diritti cui va dato riscontro senza ritardo, qualora il Codice sia applicabile;

RILEVATO che nella fattispecie non risulta però provato che il trattamento contestato, svolto attraverso il sito "www.google.it", sia effettuato da un soggetto stabilito sul territorio dello Stato, oppure da un soggetto che utilizzi per tale trattamento strumenti situati nel medesimo territorio (art. 5, comma 2, del Codice);

RILEVATO, in particolare, che non risulta che la società resistente tratti dati personali della ricorrente attraverso la vendita di servizi pubblicitari o una delle altre attività da essa effettuate per il "gruppo Google";

RITENUTA pertanto la necessità di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, tenuto anche conto delle dichiarazioni (della cui veridicità l´autore risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") rilasciate per conto della resistente, seppure soltanto a seguito della presentazione del ricorso;

RITENUTA tuttavia la necessità di esaminare nell´ambito di una distinta attività le questioni relative alla tutelabilità dei diritti dell´interessata in rapporto all´attività di titolari del trattamento non soggetti all´ambito di applicazione del Codice, anche in riferimento all´informativa presente sul predetto sito web;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 18 gennaio 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli