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Tenuta di un elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari e degli altri soggetti qualificati per la verifica dell'impatto a...

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[doc. web n. 1268778]

Tenuta di un elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari e degli altri soggetti qualificati per la verifica dell´"impatto archeologico" di opere pubbliche - 16 marzo 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro per i beni e le attività culturali;

Visto l´articolo 2-ter del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, in materia di sviluppo e coesione territoriale;

Visto l´articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

PREMESSO:


Il Ministro per i beni e le attività culturali ha chiesto il parere del Garante su uno schema di regolamento che individua i criteri per la tenuta di un elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, nonché dei soggetti in possesso della qualificazione necessaria per verificare preventivamente l´"impatto archeologico" di opere pubbliche (art. 28, comma 4, d. lg. 22 gennaio 2004, n. 42; art. 2-ter d.l. 26 aprile 2005, n. 63, conv. dalla l. n. 109/2005).

L´elenco -finalizzato a verificare la necessaria qualificazione degli istituti  archeologici e degli altri soggetti preposti a tali verifiche-  verrà "reso accessibile a tutti gli interessati" (art. 2-ter, comma 2, d.l. n. 63/2005).

Lo schema di decreto prevede che nell´elenco -istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e tenuto, anche con modalità informatiche, dalla relativa Direzione generale per i beni archeologici del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici– possano essere iscritti gli istituti e i dipartimenti universitari, nonché i singoli soggetti in possesso dei requisiti prescritti, che ne facciano domanda.

È previsto altresì che, ai soli fini informativi e unitamente alla domanda d´iscrizione nell´elenco, le persone fisiche e gli istituti archeologici trasmettano al Ministero, rispettivamente, un curriculum professionale ed elementi informativi sulla struttura e sull´attività. I curricula e le informazioni verranno inseriti in un´apposita sezione dell´elenco e resi accessibili on line mediante collegamento ipertestuale con il nominativo del soggetto iscritto.

Lo schema stabilisce, infine, che la domanda di iscrizione, il curriculum e il prospetto degli elementi informativi debbano essere redatti secondo modelli predisposti dai competenti dipartimenti, sentita questa Autorità (artt. 7 e 8 dello schema).

OSSERVA:

Lo schema di regolamento rappresenta una fonte normativa idonea a disciplinare la comunicazione e diffusione, anche a privati, dei dati personali contenuti nell´elenco, tenuto conto delle specifiche regole che il Codice in materia di protezione dei dati personali detta per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici (artt. 18 e 19 del Codice).

Lo schema individua, poi, espressamente il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti nell´elenco, prevede che il trattamento dei dati debba essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali e che i dati raccolti possano essere utilizzati esclusivamente ai fini dell´applicazione del decreto (art. 9).

Ciò premesso, il Garante non ha rilievi da formulare ed esprime parere favorevole sullo schema di decreto.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

esprime parere favorevole sullo schema di decreto che individua i criteri di funzionamento dell´elenco previsto dall´articolo 2-ter del decreto-legge n. 63 del 2005, in tema di verifica dell´"impatto archeologico" di opere pubbliche.

Roma, 16 marzo 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1268778
Data
16/03/06

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

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