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Provvedimento del 13 aprile 2006 [1290165]

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 [doc. web n. 1290165]

Provvedimento del 13 aprile 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la comunicazione dell´Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) del 2 gennaio 2006, così come integrata in data 8 febbraio 2006;

Visto il Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO

L´Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), ha comunicato –ai sensi dell´art. 6, comma 2, del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale– di voler integrare l´informativa già fornita alle imprese nell´ambito di una rilevazione statistica di cui è titolare, in relazione alla comunicazione all´Istat dei dati così raccolti, per lo svolgimento di un´ulteriore indagine a cura di tale istituto.

Unioncamere, nell´ambito della rilevazione statistica di cui è titolare, denominata "Sistema informativo per l´occupazione e la formazione Excelsior" e prevista dal Programma statistico nazionale, raccoglie direttamente i dati di base presso un campione di circa 100.000 imprese.

L´Istat, titolare della rilevazione denominata "Indagine annuale sui posti vacanti e le ore lavorate", menzionata anch´essa nel Programma statistico nazionale, per la realizzazione dell´indagine e allo scopo di limitare il carico statistico sulle imprese, ha chiesto di acquisire alcuni dei dati già raccolti da Unioncamere nella predetta rilevazione (art. 8 del citato codice di deontologia e buona condotta ).

Tuttavia, il Programma statistico nazionale 2005-2007 stabilisce che i dati di base per tale indagine Istat vengano acquisiti direttamente presso le imprese. Soltanto per il prossimo Programma statistico nazionale, relativo al triennio 2006-2008 (in relazione al quale questa Autorità ha già espresso il proprio parere), è previsto che l´indagine Istat venga effettuata elaborando i dati già raccolti da Unioncamere.

Pertanto, Unioncamere ed Istat, in base a quanto rappresentato con la comunicazione in esame, ritengono necessario che le imprese che hanno fornito i dati loro richiesti da Unioncamere per la realizzazione della rilevazione "Sistema informativo per l´occupazione e la formazione Excelsior " debbano essere informate che i medesimi dati verranno utilizzati anche dall´Istat per realizzare la propria indagine.

CONSIDERATO CHE

Nei casi di specie, quando il trattamento riguarda dati personali che non sono raccolti presso gli interessati e fornire ad essi la prescritta informativa richiederebbe uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, "l´informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti" (art. 6, comma 2, del citato codice di deontologia e buona condotta ).

Quindi, come già accennato, poiché il Psn 2005-2007 prevede che i dati per realizzare l´indagine annuale sui posti vacanti e le ore lavorate di cui è titolare l´Istat  vengano acquisiti direttamente presso le imprese, e tali dati sono invece già raccolti da Unioncamere nell´ambito della rilevazione "Sistema informativo per l´occupazione e la formazione Excelsior", quest´ultima, ai sensi dell´art. 6, comma 2, del citato codice di deontologia e buona condotta, si è rivolta al Garante per comunicare le modalità individuate per fornire l´informativa alle imprese in relazione all´utilizzabilità dei dati da parte dell´Istat.

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE

Nell´informativa a suo tempo resa alle imprese da Unioncamere, ai sensi dell´art. 13 del Codice, era stata indicata la possibilità che i dati raccolti sarebbero stati trattati successivamente nell´ambito del Sistema statistico nazionale (in conformità a quanto previsto dall´art. 8 dal citato codice di deontologia e buona condotta per la comunicazione di dati tra soggetti SISTAN).

L´esigenza rappresentata oggi da Unioncamere è quella di integrare tale informativa esplicitando alle medesime imprese che i dati già forniti per la rilevazione "Sistema informativo per l´occupazione e la formazione Excelsior", verranno appunto utilizzati anche dall´Istat per realizzare una propria elaborazione, benché non previsto nel Programma statistico nazionale 2005-2007.

A tal fine, Unioncamere e Istat hanno concordato, come risulta dalla comunicazione inviata all´Autorità, di pubblicare un apposito avviso (di cui hanno prodotto copia) nelle sezioni dedicate al Sistema informativo Excelsior presenti sul sito Internet di Unioncamere (www.unioncamere.it e www.starnet.unioncamere.it), nonché sul sito delle camere di commercio ( www.cameradicommercio.it). È previsto che tale avviso rimanga visibile sui predetti siti Internet fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Programma statistico nazionale 2006-2008.

Con precedenti provvedimenti il Garante ha riscontrato in passato che la disciplina in materia di informativa consente anche modalità sostitutive di quelle ordinariamente rivolte, caso per caso, a ciascun interessato; ciò, attraverso forme adeguate ed equipollenti di informazione periodica di gruppi o di categorie di interessati, i quali possono essere posti adeguatamente a conoscenza degli elementi indicati dall´art. 13, comma 1, del Codice, attraverso modalità alternative che possono comprendere anche avvisi inseriti in strumenti informativi di cui gli interessati siano normalmente destinatari (cfr. Provv. del 26 novembre 1998 e Provv. del 4 aprile 2001; art. 6, comma 4, del codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici ).

In questo quadro, il richiamato codice di deontologia e buona condotta prevede che, come nel caso in esame, quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso gli interessati e l´informativa a questi ultimi richiederebbe uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, l´informativa si considera resa se il trattamento è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante, il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti (art. 6, comma 2 ).

Tenendo conto del quadro normativo sopra riassunto, deve ritenersi che la singola informativa da parte di Unioncamere a ciascuna impresa comporterebbe un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato e che è però necessario assicurare una generale e adeguata informativa agli interessati.

In particolare, tale sproporzione emerge in relazione al numero elevato di imprese interessate, nonché dalla circostanza che nell´informativa originaria è stata già rappresentata l´eventualità che i dati raccolti possano essere trattati successivamente per esclusivi fini statistici nell´ambito del Sistema statistico nazionale e, infine, dal fatto che l´utilizzo da parte dell´Istat di tali dati è espressamente previsto dal prossimo Programma statistico nazionale 2006-2008.

RITENUTO CHE

Unioncamere e l´Istat hanno ritenuto di pubblicare un apposito avviso nelle sezioni dedicate al Sistema informativo Excelsior presenti sul sito internet di Unioncamere (www.unioncamere.it e www.starnet.unioncamere.it) e sul sito delle camere di commercio (www.cameradicommercio.it), fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Programma statistico nazionale 2006-2008.

In relazione ai profili sopra richiamati, gli elementi contenuti nello schema di informativa allegato alla comunicazione di Unioncamere, che si intende rendere disponibile con le predette modalità, devono ritenersi appropriati in quanto, ad integrazione dell´informativa già resa da Unioncamere alle imprese in occasione della raccolta dei dati per la rilevazione "Sistema informativo per l´occupazione e la formazione Excelsior", evidenziano, quale necessaria pubblicità integrativa, che i medesimi dati sono messi a disposizione dell´Istat per realizzare l´elaborazione "Indagine annuale sui posti vacanti e le ore lavorate", prevista dal Programma statistico 2005-2007, di cui è titolare l´Istituto statistico.

Per assicurare ulteriore conoscibilità del medesimo avviso, si ritiene peraltro necessario che lo stesso sia di adeguate dimensioni e sia agevolmente visibile agli interessati, e sia altresì pubblicato, su iniziativa dei richiedenti, anche sul sito Internet delle singole camere di commercio.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 13, comma 5, del Codice e dell´art. 6, comma 2, del menzionato codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell´ambito del Sistema statistico nazionale:

a) dichiara che l´informativa da rendere singolarmente agli interessati per specificare l´utilizzo da parte dell´Istat di dati acquisiti presso Unioncamere per la realizzazione della rilevazione denominata "Indagine annuale sui posti vacanti e le ore lavorate ", è manifestamente sproporzionata;

b) prescrive a tal fine all´Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che:

  1. in luogo della predetta informativa, le imprese che hanno fornito i dati per la rilevazione "Sistema informativo per l´occupazione e la formazione Excelsior" siano informate riguardo all´utilizzo dei medesimi dati da parte dell´Istat nell´"Indagine annuale sui posti vacanti e le ore lavorate ", mediante la pubblicazione di un avviso, recante il testo proposto nella comunicazione a questa Autorità e riportato in allegato al presente provvedimento, da pubblicarsi sui siti Internet www.unioncamere.it; www.starnet.unioncamere.it e (www.cameradicommercio.it), nonché, su iniziativa dei richiedenti, sui siti Internet delle singole camere di commercio;
  2. l´avviso sia di adeguate dimensioni e sia agevolmente visibile agli interessati;
  3. l´avviso rimanga visibile sui predetti siti Internet fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Programma statistico nazionale 2006-2008.

Roma, 13 aprile 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli