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Provvedimento del 21 giugno 2006 [1312474]

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[doc. web n. 1312474]

Provvedimento del 21 giugno 2006

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 16 marzo 2006 da XY nei confronti dell´Azienda sanitaria di Bolzano-Servizio igiene e sanità pubblica, con il quale l´interessato, ritenendo incompleto il riscontro fornito dalla resistente ad un´istanza di accesso ai dati personali relativi alla propria figlia minore (avanzata, ai sensi dell´art. 7 del Codice, in seguito alla comminazione di una sanzione amministrativa per non aver sottoposto la figlia alle vaccinazioni obbligatorie), ha chiesto al Garante di ordinare alla resistente di completare il riscontro medesimo, comminando una "sanzione per il mancato/incompleto adempimento"; rilevato che il ricorrente ha altresì contestato l´invio di un documento scritto in lingua tedesca ("lingua non conosciuta" dall´interessato) ed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 marzo 2006 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché l´ulteriore nota del 12 maggio 2006 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le note pervenute il 12 e il 24 aprile 2006 con le quali l´azienda sanitaria resistente ha comunicato al Garante di aver messo a disposizione del ricorrente gli altri dati personali richiesti (precedentemente non inviati perché dallo stesso conosciuti) e di aver anche trasmesso una "traduzione in lingua italiana dell´atto interno" precedentemente prodotto in lingua tedesca in quanto  "non avente rilevanza pubblica" e "di conseguenza redatto nella sola lingua del destinatario" (ovvero l´Ufficio Igiene pubblica dell´Assessorato alla sanità della provincia autonoma di Bolzano);

VISTE le note inviate via fax il 24 aprile, il 22 maggio e il 7 giugno 2006 con le quali il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto (sottolineando il ritardo nella comunicazione dei dati richiesti e la mancanza di un elenco completo di "documenti ed atti contenenti i dati personali per i quali è stata presentata istanza") ed ha proposto altre richieste non contenute nel precedente ricorso e, tra esse, una richiesta volta ad ottenere il ristoro dell´"aggiuntivo danno causato dal resitente";

VISTA la nota pervenuta dalla resistente l´8 giugno 2006 con la quale la stessa ha ribadito di aver comunicato al ricorrente tutti i dati personali richiesti trattati dall´azienda sanitaria medesima;

RILEVATO che l´esercizio del diritto di accesso ai dati personali conservati dal titolare del trattamento consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dallo stesso, estrapolati dai documenti che li contengono ovvero -quando l´estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti in questione con l´omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell´interessato (cfr. art. 10, comma 4 e 5, del Codice); rilevato che il citato art. 10 del Codice non consente invece di richiedere al titolare del trattamento la creazione di documenti inesistenti -o non più esistenti- nei propri archivi o la loro innovativa aggregazione secondo modalità prospettate dall´interessato (quale, ad esempio, la redazione di elenchi della documentazione detenuta), come pure di ottenere necessariamente copia di più documenti contenenti i medesimi dati personali;

RITENUTO di dover dichiarare inammissibile la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente non avendo questa Autorità competenza in materia;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, in ordine ai restanti profili alla luce del riscontro fornito dalla resistente che, nel corso del procedimento, ha comunicato al ricorrente anche i dati personali precedentemente non forniti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Azienda sanitaria di Bolzano nella misura di euro 250, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, tenuto conto dell´integrazione del riscontro fornita dalla stessa nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Azienda sanitaria di Bolzano, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 21 giugno 2006

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli